Il vincolo all'utilizzo dei proventi comunali derivati da autorizzazioni afferenti al campo dell'edilizia, e delle relative sanzioni, era contenuto già nell'art. 12, L. n. 10 del 1977, prima della sua rifusione nel D.P.R. n. 380 del 2001, ed è stato successivamente disciplinato dall'art. 2, comma 8, L. n. 244 del 2007, come prorogato dall'art. 2, comma 41, D.L. n. 225 del 2010, con facoltà che è peraltro sottoposta a termine caducatorio. Detto termine, in assenza di ulteriori proroghe, è fissato al termine dell'esercizio finanziario del 2012, e tanto in considerazione del carattere eccezionale della norma, che valorizza la necessità che le poste derivanti da attività edilizia non siano utilizzate per risanare la situazione finanziaria dell'ente, al fine di evitare una incontrollata edificazione del territorio. Indipendentemente dalle facoltà di utilizzazione delle descritte risorse, ad ogni buon conto, costituisce principio immanente della contabilità pubblica che le somme la cui riscossione non sia stata effettuata possono essere iscritte in bilancio secondo criteri estremamente prudenziali. Ne deriva che, in via generale, le somme non ancora acquisite dovranno essere contabilizzate sulla base del prudente apprezzamento del loro effettivo inverarsi, ed essere destinate nei limiti di legge.
Corte dei conti, Lombardia, 28 settembre 2012, n. 416
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