Buongiorno a tutti, domanda per ricapitolare e chiarire ulteriormente.
Una parrucchiera già esercente mi domanda quale prassi dovrà seguire per dichiarare al comune un nuovo avvio di attività presso altra sede con annesso attività di estetica (l'altra sede viene chiusa).
Dovrà intanto comunicarmi un trasferimento di sede del negozio di parrucchiera? (le farò utilizzare un modello di SCIA per parrucchiera ove è prevista tale possibilità).
Dovrà, poi, presentare lei (in quanto titolare del negozio) la SCIA di estetica? (l'estetista, nel caso nostro, diventerà una sua dipendente).
Resta inteso che nella SCIA di estetista dovrà indicare quella dipendente quale responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale che garantirà la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica.
Correggimi, però, se sbaglio: l'art. 3 L. 1/1990 è stato rettificato dal D. Bolkestein (quest'ultimo, poi, modificato dal D. Lgs. 147/2012) nella parte in cui dice che il responsabile tecnico dovrà iscriversi nel REA (rep. notizie economico amm.ve), contestualmente alla trasmissione della SCIA. OK?
Ultimo quesito: mi domanda, la parrucchiera titolare, per offrire alla clientela la c.d. grotta di sale (haloterapia).
Io ho più di un dubbio in merito perchè ho preso visione del regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1 della L. 1/1990 relativo alle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate per l'attività di estetica e non ne ho trovato menzione.....
Trattandosi di una terapia (quella della grotta di sale) sconsigliata a determinate categorie (soggetti allergici allo iodio/ipertiroidismo/ipotensione ecc...) occorrerà una preventiva visita medica, una valutazione sullo stato di salute del soggetto, pertanto, la vedrei più come una tecnica da utilizzarsi in centri termali e/o simili...o comunque la definirei attrezzatura elettromedicale...
Forse sbaglio??
Devo indicare loro (prima di procedere all'acquisto e successiva installazione della grotta di sale) di chiedere un parere preventivo alla nostra ASL?
Mentre per cià che rigurda la sauna (intendono acquistare anche questa attrezzatura...) ho visto che è fra gli apparecchi elettromeccanici consentiti ad uso delle attività di estetica..
Quindi ritengo che non serva alcun parere della ASL per la sauna. SBAGLIO?
Grazie mille, credo, spero di aver esaurito le domande.
Buon lavoro a tutti, ;D
Fulvia
Buongiorno a tutti, domanda per ricapitolare e chiarire ulteriormente.
Una parrucchiera già esercente mi domanda quale prassi dovrà seguire per dichiarare al comune un nuovo avvio di attività presso altra sede con annesso attività di estetica (l'altra sede viene chiusa).
Dovrà intanto comunicarmi un trasferimento di sede del negozio di parrucchiera? (le farò utilizzare un modello di SCIA per parrucchiera ove è prevista tale possibilità).
[color=red]In genere per trasferimento si intende la chiusura di un esercizio e la contestuale riapertura in altra sede ma nello stesso comune. Da quando non esistone più il contingentamento né i limiti di distanza, lalla fine è lo stesso, puoi fare trasferimento e puoi fare avvio attività. In CCIAA non sarà comunque un avvio attività dato che l'azienda presenta continuità con variazione di sede[/color]
Dovrà, poi, presentare lei (in quanto titolare del negozio) la SCIA di estetica? (l'estetista, nel caso nostro, diventerà una sua dipendente).
Resta inteso che nella SCIA di estetista dovrà indicare quella dipendente quale responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale che garantirà la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica.
[color=red]Sì, questo è fondamentale[/color]
Correggimi, però, se sbaglio: l'art. 3 L. 1/1990 è stato rettificato dal D. Bolkestein (quest'ultimo, poi, modificato dal D. Lgs. 147/2012) nella parte in cui dice che il responsabile tecnico dovrà iscriversi nel REA (rep. notizie economico amm.ve), contestualmente alla trasmissione della SCIA. OK?
[color=red]Sì è una nuova disposizione introdotta dopo varie vicissitudini affrontate solo con circolari ministeriali[/color]
Ultimo quesito: mi domanda, la parrucchiera titolare, per offrire alla clientela la c.d. grotta di sale (haloterapia).
Io ho più di un dubbio in merito perchè ho preso visione del regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1 della L. 1/1990 relativo alle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate per l'attività di estetica e non ne ho trovato menzione.....
Trattandosi di una terapia (quella della grotta di sale) sconsigliata a determinate categorie (soggetti allergici allo iodio/ipertiroidismo/ipotensione ecc...) occorrerà una preventiva visita medica, una valutazione sullo stato di salute del soggetto, pertanto, la vedrei più come una tecnica da utilizzarsi in centri termali e/o simili...o comunque la definirei attrezzatura elettromedicale...
Forse sbaglio??
Devo indicare loro (prima di procedere all'acquisto e successiva installazione della grotta di sale) di chiedere un parere preventivo alla nostra ASL?
Mentre per cià che rigurda la sauna (intendono acquistare anche questa attrezzatura...) ho visto che è fra gli apparecchi elettromeccanici consentiti ad uso delle attività di estetica..
Quindi ritengo che non serva alcun parere della ASL per la sauna. SBAGLIO?
Grazie mille, credo, spero di aver esaurito le domande.
[color=red]Sulla grotta di sale la questione è delicata, c'era una circolare ministeriale ostativa all'utilizzo ma c'è anche una sentenza di segno contrario, vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6028.0
per la suana non vedo problemi e non c'è la necessità di un parere obbligatorio da parte della ASL[/color]
Buon lavoro a tutti, ;D
Fulvia