Data: 2012-11-20 17:06:30

La DIA (e SCIA) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili

La DIA (e la SCIA) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

T.A.R. F.V.G. – sez. I – sentenza 14 novembre 2012 n. 407

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N. 00407/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00324/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2012, proposto da:
Rosa Bianca Cadelli, Rita Marsico, Elisa Scubla, Silvano Bernardi, Lorena Benassai, Nicolò Biasotti, rappresentati e difesi dall’avv. Nicolo Biasotti, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;

contro

Comune di Lignano Sabbiadoro, rappresentato e difeso dall’avv. Elena D’Orlando, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;

nei confronti di

Loredana Civran, Maria Castellarin, Annamaria Civran;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 27719 dd. 3.7.2012 adottato dal comune di Lignano Sabbiadoro settore urbanistica-edilizia privata, avente ad oggetto comunicazione per l’esecuzione di interventi di rilevanza edilizia, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 19/2009, inerente la realizzazione di una soletta di raccordo tra due terrazze presso il fabbricato sito in via Giardini, 50 in Lignano Sabbiadoro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lignano Sabbiadoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della “comunicazione per l’esecuzione di interventi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 17 della L.R. 19/2009, inerente la realizzazione di una soletta di raccordo tra due terrazze presso il fabbricato sito in Via Giardini, 50 “,emessa a seguito di una denuncia di inizio attività (DIA) presentata dalle sigg.re Civran Loredana, Castellarin Maria e Civran Annamaria.

Nel ricorso introduttivo i ricorrenti affermano che le sig.re Civran e Castellarin avevano già presentato una prima DIA per la realizzazione di una soletta destinata ad unire i due terrazzi degli appartamenti di loro proprietà, entrambi siti nel condominio Giardino di Lignano Pineta, in relazione alla quale il Comune di Lignano Sabbiadoro assumeva una determinazione negativa in quanto, le “opere oggetto della D.I.A. non risultano ricomprese nell’ambito dell’art. 1120 del C.C. e risultano in contrasto con l’art. 1102 del C.C., in quanto una porzione del lastrico solare comune viene trasformata in terrazza e così facendo tale porzione viene attratta nell’orbita della disponibilità esclusiva dei dichiaranti, sottraendola alle possibilità di utilizzo da parte degli altri condomini”; veniva quindi ritenuto indispensabile il consenso espresso di tutti i comproprietari, che non si riteneva riscontrabile dalla documentazione prodotta con quella richiesta di DIA.

A seguito del predetto esito negativo gli odierni controinteressati presentavano una nuova DIA, che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata sostanzialmente analoga alla precedente ed allegava quale titolo di legittimazione soggettiva la medesima copia del verbale di assemblea dd. 11.06.2011. Questa volta,però, il Comune di Lignano in data 03-07-2012 comunicava ai richiedenti la “conclusione del procedimento amministrativo”, dando via libera all’esecuzione dei lavori.

Con il ricorso in esame i ricorrenti lamentano sostanzialmente sia il difetto di legittimazione in capo ai richiedenti per la realizzazione dell’intervento de quo sia l’asserita “contraddittorietà e l’illogicità del comportamento del Comune di Lignano, che prima motiva adeguatamente … un diniego e tre mesi dopo capovolge il proprio indirizzo accogliendo l’istanza delle sigg.re Civran e Castellarin”.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro si è costituito in giudizio controdeducendo in fatto e in diritto ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.

L’eccezione di inammissibilità si rivela effettivamente fondata perché, come ricordato dal Comune resistente, la nuova formulazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 al comma 6-ter (aggiunto dal d.l. l3/08/20ll n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148) detta le norme specifiche in relazione alle modalità da seguire per tutela del terzo che si assume leso dall’intervento edilizio oggetto di denuncia e prevede che: “La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’ azione di cui all’art. 31, commi I, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” .

Nel caso di specie i ricorrenti avrebbero pertanto dovuto in primis chiedere al Comune di verificare la effettiva ricorrenza dei requisiti prescritti per la DIA in relazione alle contestazioni segnalate e, solo successivamente, attivarsi giudizialmente avverso l’eventuale provvedimento al riguardo adottato dal Comune o la sua carenza.

Invece i ricorrenti hanno promosso un mero giudizio impugnatorio avverso la “comunicazione per l’esecuzione di interventi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 17 della L.R. 19/2009 inerente la realizzazione di una soletta di raccordo tra due terrazze presso il fabbricato .. “ e cioè un atto del tutto carente di carattere provvedimentale, trattandosi di una mera comunicazione che si limita a prendere atto dell’esercizio da parte del privato dei poteri attribuitigli direttamente dalla legge. (T.A.R. Venezia Veneto sez. II n. 519/2012)

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese possono essere compensate tra le parti data la relativa novità della previsione normativa da applicare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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