:-\ Considerato che si è riscontrata la non omogeneità tra vari comuni, si chiede un vostro parere sull’imprenditore agricolo che vuole vendere i propri prodotti e non , in locali aperti o in area pubblica, quali sono i requisiti?
Iscrizione alla CCIAA ed in quale sezione?
Iscrizione all’INPS?
Per la vendita di prodotti propri e non è corretto richiedere che venga effettuata in locali con destinazione urbanistica commerciale?
grazie
Considerato che si è riscontrata la non omogeneità tra vari comuni, si chiede un vostro parere sull’imprenditore agricolo che vuole vendere i propri prodotti e non , in locali aperti o in area pubblica, quali sono i requisiti?
Iscrizione alla CCIAA ed in quale sezione?
[color=red]registro delle imprese - sezione speciale. L'iscrizione è prevista per persona fisica esercente attività agricola o con le caratteristiche del coltivatore diretto (art. 2083 c.c.) o privo di queste caratteristiche (imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.).[/color]
Iscrizione all’INPS?
[color=red]L’art.2135 del codice civile(dall’art.1 del D.Lgs 228/2001)precisa che:
è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse.
La peculiarità dell’imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni.
CHI SONO
Coltivatori diretti
Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi , in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all'allevamento e attività connesse.
In questo ambito, l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90.
Imprenditori agricoli professionali
Con l’emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori diretti.
A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP), al soggetto che si dedicava con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi.
Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs 99/2004 che ha modificato la precedente normativa istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.
Pertanto, attualmente, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)
Lavoratori agricoli associati
Sono coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida. Detti contratti con l’entrata in vigore della legge 203/82 sono stati vietati e pertanto sono in via di estinzione.
I REQUISITI
Coltivatori diretti
Affinché vi siano i presupposti per l'iscrizione alla gestione devono combinarsi i seguenti requisiti:
Requisiti oggettivi:
il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda.
Soggetti minori
In precedenza nell’ambito del lavoro autonomo l’iscrizione nella gestione, in particolare nella categoria dei coloni e mezzadri, poteva decorrere dal compimento del 12° anno di età ( D.Lgs. 212/46). Successivamente la materia è stata modificata dalla Legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile che considera tale il soggetto "che non ha compiuto il 15° anno di età e che è ancora vincolato all’obbligo scolastico con riferimento al ciclo d’istruzione della scuola media.
Collaborazione occasionale.
Può essere esercitata da parenti ed affini, entro il 3° grado, del Coltivatore Diretto per tutto il ciclo produttivo delle coltivazioni praticate. Tale collaborazione deve essere occasionale o ricorrente di breve periodo, solidale ed in gratuita salvo il rimborso di spese per mantenimento ed esecuzione dei lavori. Pertanto ove ricorrono detti requisiti la collaborazione occasionale non comporta alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali.
Imprenditori agricoli professionali
Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'Inps. Dal 06 maggio 2004 (D.lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva.
N.B.: L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.
L'ISCRIZIONE
Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni, e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni.
La comunicazione di inizio attività dell'impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010.
Rimane la modalità cartacea per la presentazione delle domande di cancellazione del nucleo per cessata attività , per la variazione dei dati del titolare, di modifica del nucleo famigliare per altre variazioni.
La domanda deve essere presentata sui modelli predisposti e nei seguenti termini:
Iscrizione alla gestione previdenziale viene presenta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa ecc.).
Variazione nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati , entro 90 giorni dall’avvenuta variazione.
Cancellazione entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=5661&iMenu=1&iNodo=5661&p1=2
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Per la vendita di prodotti propri e non è corretto richiedere che venga effettuata in locali con destinazione urbanistica commerciale?
[color=red]A mio avviso la norma è di FAVORE per tali soggetti e consente la vendita in locali A PRESCINDERE DALLA DESTINAZIONE D'USO[/color]
grazie
[color=red]Scusa il ritardo nella risposta ma abbiamo avuto problemi tecnici nel forum[/color]
grazieee
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