Data: 2012-11-20 16:59:45

TOSCANA - corso di formazione obbligatoria per il commercio e somministrazione

TOSCANA - corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio e somministrazione
Delibera n. 984 del 12/11/2012
Indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DLGS 26.3.2010 n. 59, art. 71 c. 6. lett. A) e della L.R. 7.2.2005 n. 28. art. 14.
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Indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al
dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del d.lgs.
26 marzo 2010, n. 59, art. 71 comma 6, lettera a) e della l.r. 7 febbraio 2005 n. 28, art.
14.
 
Premessa
L’imprenditore che vuole esercitare un’attività di commercio al  dettaglio relativa al settore
merceologico alimentare o un'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (D.lgs. n. 59/2010, art. 71, commi 6 e 6 bis):
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel  corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti
professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero,
in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale. 
La Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della L.r. 28 settembre 2012 n. 52 (L.r. 7
febbraio 2005 n. 28, art. 14 come modificata dalla  L.r. 28 settembre 2012 n. 52), definisce le
modalità di organizzazione, la durata e le materie  dei corsi professionali di cui all’articolo 71,
comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti
convenzionali con soggetti idonei.  A tal fine, sono considerate in  via prioritaria le camere di
commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e gli
enti da queste costituiti. 
Con il presente atto si definiscono le modalità di realizzazione del corso di formazione obbligatoria
per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del
d.lgs n. 59/2010 art.71 comma 6, lettera a) e della L.r. 28/05, art. 14. 
Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti nel dettaglio i contenuti e
l’articolazione del corso di formazione stesso.
 
1. Percorso formativo
Il percorso di formazione obbligatoria rivolto agli esercenti un'attività commerciale nel settore
alimentare o di somministrazione di alimenti  e bevande è finalizzato alla acquisizione delle
competenze necessarie a svolgere le attività nel rispetto delle procedure idonee a garantire l'igiene e
la sicurezza degli alimenti, al fine di tutelare la salute del consumatore e prevenire i rischi per la
salute pubblica.
Il corso di formazione è svolto secondo le modalità di attuazione previste dalla L.R del 26 luglio
2002, n. 32 e s.m.i. e dai relativi atti di attuazione.
Il percorso formativo deve prediligere modalità di apprendimento attivo con lezioni strutturate su
analisi concrete, simulazioni e risoluzioni delle criticità attinenti alle specifiche attività. 
Il corso deve prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 20.
2. Durata e articolazione del percorso formativi in Unità Formative (UF)
Il percorso formativo di formazione obbligatoria si articola in n. 7.unità formative per un monte ore
complessivo di 90 ore con un massimo di assenze consentite del 20% del monte ore complessivo.
L'articolazione delle unità formative prevede i seguenti argomenti:
I Unità Formativa: Igiene e sicurezza degli alimenti
II Unità Formativa: La valutazione del rischio in campo alimentare 
III  Unità Formativa: Autocontrollo nelle produzioni alimentari, il sistema Haccp
IV Unità Formativa: Organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale 
V Unità Formativa: Merceologia ed etichettatura degli alimenti
VI Unità Formativa: Organizzazione del lavoro, sicurezza e qualità
VII Unità Formativa Legislazione sociale.
Al fine di garantire efficacia in rapporto agli obiettivi fondamentali della formazione nel campo del
commercio alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande si prevede un sistema di
valutazione basato su delle verifiche intermedie delle unità formative e un esame finale.
Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno l’ 80% delle ore di
formazione previste. 
Per coloro cui sono stati riconosciuti crediti formativi, l’80% è da intendersi  relativo alle ore
effettivamente da frequentare.
3. Requisiti d'accesso
Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
-maggiore età
ovvero adempimento dell'obbligo formativo 3
Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata
attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori.
 
4. Riconoscimento crediti
La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.
Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a
corsi di formazione e documentati da specifici attestati.
Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le
disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).
Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di
frequenza da attuare.
5. Soggetti attuatori dei percorsi formativi 
Ai fini della realizzazione dell’attività formativa questa è erogabile dalle agenzie formative
accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione devono
essere realizzati secondo le modalità previste all’art. 17, comma 1, lettera b, della L.R. 26 luglio
2002, n.32 e s.m.i.
6. Docenti
I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza
professionale almeno triennale nel settore di riferimento. 
7. Commissione d’esame
La commissione d’esame è così composta:
• un rappresentante dell’amministrazione che rilascia la qualifica, 
• due componenti designati dall’organismo attuatore;
• due esperti di cui obbligatoriamente un rappresentante dell’Asl di riferimento.
7. Attestazioni finali
A seguito del superamento della prova d’esame finale verrà rilasciato uno specifico attestato di
frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22
giugno 2009, n. 532 e s.m.i.
L'attestato è valido per l'accesso all'attività di commercio alimentare e di somministrazione di
alimenti e bevande, ai sensi del d.lgs n. 59/2010, art.71, comma 6, lettera a) e della L.r. 28/05, art.
14. 

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