Data: 2012-11-19 11:44:12

Dichiarazioni non rispettate

In caso di mancato rispetto di quanto trascritto o dichiarato in una SCIA quale articolo viene contestato al titolare dell’attività? Nella fattispecie, in occasione di un pubblico intrattenimento temporaneo,  viene dichiarata  un’affluenza di 190 persone anziché 400 come successivamente riscontrato dalla P.M.
Il "problema"  si protrae da un po’, visto i pareri discordanti tra L’ufficio scrivente  e la Polizia Municipale.  ::)
GRAZIE per la risposta


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Data: 2012-11-19 17:23:01

Re:Dichiarazioni non rispettate


In caso di mancato rispetto di quanto trascritto o dichiarato in una SCIA quale articolo viene contestato al titolare dell’attività? Nella fattispecie, in occasione di un pubblico intrattenimento temporaneo,  viene dichiarata  un’affluenza di 190 persone anziché 400 come successivamente riscontrato dalla P.M.
Il "problema"  si protrae da un po’, visto i pareri discordanti tra L’ufficio scrivente  e la Polizia Municipale.  ::)
GRAZIE per la risposta
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1) sicuramente non siamo di fronte a false dichiarazioni. Infatti le false dichiarazioni riguardano discordanze fra quanto dichiarato e quanto esistente alla data della dichiarazione. NON RIGUARDANO cose future
2) nel caso indicato non si ha nemmeno violazione dell'art. 666 del c.p. in quanto il soggetto ha un TITOLO, anche se sta violando alcuni vincoli (capacità massima) previsti dal titolo stesso
3) Si applica dunque l'art. 17 del TULPS

Art. 17
Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.
Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.


VEDI QUI IN CALCE UN INTERESSANTE APPROFONDIMENTO

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L’inosservanza delle prescrizioni nella conduzione dell’attività di intrattenimento danzante, di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. 
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Giovanni Fontana  
1. PREMESSA
La recente e reiterata novellazione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dovrebbe suggerire al legislatore, la sua intera rivisitazione, onde riprodurne un testo più attuale e di agevole lettura. E’ indubbio, infatti, che numerose sono le attività produttive che trovano in codesto testo normativo, un riferimento particolare, per il loro concreto realizzarsi.
Tra queste, vi sono quelle riconducibili all’art. 68 st. T.U. ovvero quelle consistenti nei c.d. spettacoli e trattenimenti pubblici, il cui esercizio è subordinato al previo rilascio della licenza di polizia.
2. INOSSERVANZA DI PRESCRIZIONI
Sin qui, nulla questio, salvo ovviamente quell’esigenza di maggior chiarezza, invocata da più parti.
Ma una lettura più attenta della norma di cui si discute, deve far riflettere il lettore sulla lapalissiana incongruenza sanzionatoria che a tutt’oggi il legislatore non ha sanato (o, per meglio dire, adeguato), lasciando chi è deputato al controllo di polizia, in una necessitata ed inadeguata azione (mi si passi il termine) punitiva.
Infatti, se da un lato, secondo la previsione normativa di cui all’art. 49 del d. Lgs. n. 507 del 1999, è stato decriminalizzato l’art. 666 c.p., paradigmatico, sul piano sanzionatorio, dell’art. 69 di cui si discute, allo stesso modo, non si è provveduto ad intervenire sul sistema sanzionatorio di cui al comma 2, dell’art. 17-bis del T.U.L.P.S., così come inserito dall’art. 3 del d. Lgs. n. 480 del 1994, tanto che, l’inosservanza alle prescrizioni indicate nella licenza di P.S. per l’esercizio di spettacoli od intrattenimenti danzanti continua ad essere punita nei termini di cui all’art. 17, co. 1, st. T.U. (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire quattrocentomila).
In concreto:

a) l’abusivo esercizio di uno spettacolo o trattenimento danzante, è oggi sanzionato nei termini di cui al primo comma dell’art. 666 c.p. (ma con sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000);
b) se l’illecito di cui al punto precedente, è aggravato dal fatto che la prescritta licenza è stata negata, revocata o sospesa, il fatto è invece sanzionato nei termini di cui al secondo comma del precitato art. 666 c.p. (sanzione pecuniaria amministrativa da lire 800.000 a lire 4.800.000).
Relativamente all’ipotesi sub a) e sub b), è prevista la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza e se, tale attività è esercitata in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di attività diversa, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma, è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni: in tali casi, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, ex art. 16 L. 689 del 1981 ( ).
c) ancora se l’abuso di cui si discute concerne l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella licenza di polizia, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica (paradosssalmente e direi pure, iniquamente) la pena prevista dall’art. 17 T.U.L.P.S.
3. CONCLUSIONI
Con l’emanazione del regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con d.P.R. 311 del 2001, poteva essere forse superata questa evidente incongruità sanzionatoria. Ma una soluzione, giungerà forse da qualche decisione incidentale della Corte Costituzionale, in ragione di quanto previsto dall’art. 3 della Carta.
Se ciò non è stato, si presentano due ipotesi evidenti: o il legislatore non ha considerato la norma o, proprio perché l’ha considerata, seguendo l’antico broccardo, ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, non la voluta applicare.
Resta solo da dire, che in quelle ipotesi in cui, qualche “distratto” burocrate abbia prescritto nell’ambito della licenza di p.e. (ex art. 86 T.U.L.P.S.), l’adozione di particolari cautele da adottare nello svolgimento di “eventuali” spettacoli o trattenimenti danzanti, l’inosservanza delle medesime prescrizioni (ex art. 9 T.U.L.P.S.), sarà questa volta sanzionata nei termini di cui al comma secondo, dell’art. 17-bis st. T.U. (sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni). Se infatti dai principi dell’ordinamento e da quanto previsto dalle disposizioni di cui al § 5, del Tit. I del R.D. n. 635 del 1940, si evince che per ogni attività deve essere previsto il rilascio di specifica licenza, è ben evidente che per l’ormai noto principio della c.d. ignoranza inevitabile, nessun rimprovero può essere rivolto a chi, comportatosi diligentemente (quindi, osservando scrupolosamente la prescrizione amministrativa), non sia stato posto nella condizione di conoscere la legge.

 

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