In questi giorni è stato notificato a questo Ufficio Commercio il verbale di pignoramento di un chiosco sito su aree pubblica e autorizzato alla vendita di alimenti e bevande. L’avvocato del creditore pignorante nel trasmettere il verbale ha chiesto di adottare provvedimenti di competenza ovvero la sospensione dell’attività di vendita fino ad eventuale autorizzazione rilasciata dal Giudice interessato.
Ciò premesso si chiede se è corretto avviare il procedimento di sospensione dell’attività;
in caso di risposta affermativa si chiede se lo stesso debba essere avviato ai sensi della legge 241/90 ( artt.7 e 8 – comunicazione di avvio ) oppure con ordinanza di sospensione e contestuale diffida all’esercizio dell’attività
In questi giorni è stato notificato a questo Ufficio Commercio il verbale di pignoramento di un chiosco sito su aree pubblica e autorizzato alla vendita di alimenti e bevande. L’avvocato del creditore pignorante nel trasmettere il verbale ha chiesto di adottare provvedimenti di competenza ovvero la sospensione dell’attività di vendita fino ad eventuale autorizzazione rilasciata dal Giudice interessato.
Ciò premesso si chiede se è corretto avviare il procedimento di sospensione dell’attività;
in caso di risposta affermativa si chiede se lo stesso debba essere avviato ai sensi della legge 241/90 ( artt.7 e 8 – comunicazione di avvio ) oppure con ordinanza di sospensione e contestuale diffida all’esercizio dell’attività
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ASSOLUTAMENTE NO!!!!!
Il pignoramento è atto di esecuzione che rileva in ambito civilistico e non amministrativo.
La licenza rimane valida e non sospesa nè puoi sopspenderla.
Qualora il bene sia inutilizzabile (per il pignoramento) o sia ceduto verrà meno la disponibilità e di fatto l'attività sarà interrotta.
Ma queste vicende rilevano solo come ELEMENTI DI FATTO che non determinano alcuna attività amministrativa.