REGOLAMENTAZIONE ORARI COMMERCIO - proposta di legge di iniziativa popolare
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (12A12224) (GU n. 266 del 14-11-2012 )
Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in
data 13 novembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da 14 cittadini italiani che, previo deposito di
certificati elettorali e autocertificazioni attestanti la loro
iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai
sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art.
7 della legge 25 maggio 1970 n. 352 una proposta di legge di
iniziativa popolare dal titolo:
Abrogazione dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del DL n.
223/2006, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale".
Articolo unico
E' abrogata la lettera d-bis) dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come modificato dall'art. 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso Confesercenti
Direzione Nazionale - Via Nazionale n. 60 - 00184 ROMA - tel.
06-4725210 - e-mail: presidenza@confesercenti.it
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D.L. 4-7-2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
(commento di giurisprudenza)
3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (9):
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande (10);
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (11);
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio (12);
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (13);
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (14);
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (15).
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
(9) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(10) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(11) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(12) Lettera aggiunta dal comma 6 dell’art. 35, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e poi così modificata dal comma 1 dell'art. 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Il citato comma 6, e conseguentemente la presente lettera, era stato modificato dal comma 4 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138; tale comma 4 è stato soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
(13) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(14) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(15) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.