Data: 2011-04-14 06:17:56

agriturismo

Perviene allo Scrivente Ufficio Commercio e di Polizia Locale una comunicazione della Provincia che allego (preciso che la comunicazione è stata indirizzata anche all'interessato).

Non riesco a capire cosa dobbiamo fare. Attendiamo che venga presentata la DAA aggiornata tramite il Suap?

riferimento id:858

Data: 2011-04-14 17:28:00

Re: agriturismo


Perviene allo Scrivente Ufficio Commercio e di Polizia Locale una comunicazione della Provincia che allego (preciso che la comunicazione è stata indirizzata anche all'interessato).
Non riesco a capire cosa dobbiamo fare. Attendiamo che venga presentata la DAA aggiornata tramite il Suap?
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1) devi attendere la DAA
2) devi procedere a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività in assenza dei requisiti (manda un fax urgente all'interessato allegando la relazione della Provincia) e scrivendo "In relazione alla nota allegata si diffida dalla prosecuzione dell'attività non autorizzata o in assenza dei prescritti requisiti".
3) manda per conoscenza alla Provincia ed alla Polizia Locale la tua diffida.
4) attendi gli sviluppi

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L.R. 5-12-2008 n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.
Art. 163
Sanzioni amministrative.

1. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la DAA di cui all'articolo 154; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi utilizza la denominazione agriturismo in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 164. In caso di particolare gravità o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio.

5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla L.R. n. 90/1983.



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riferimento id:858

Data: 2011-04-19 12:13:28

Re: agriturismo

Ma la polizia locale deve elevare verbale di violazione comminando sanzione pecuniaria di cui all'art. 163 comma 3?

riferimento id:858

Data: 2011-04-19 19:12:56

Re: agriturismo


Ma la polizia locale deve elevare verbale di violazione comminando sanzione pecuniaria di cui all'art. 163 comma 3?
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[color=red]Se non lo ha fatto la Provincia lo dovrà fare la polizia locale, la quale dovrà effettuare l'accertamento e contestare l'illecito ai sensi della l. 689/1981[/color]

riferimento id:858
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