la risoluzione dell agenzia delle entrate di cui non ricordo il numero e' chiara, l imposta di bollo si applica alle istanze che sintetizzando di molto si concludono con un provvedimento espresso della P.A. Autorizzazione, licenza etc.. Considerato che la scia commerciale non e' una istanza, come interptetate cio alla luce del decreto 2011 del ministero dello sviluppo economico che all art. 3 parla di imposta di bollo per gli atti del suap senza specificare quali? ? Pongo wuesta domands poiche su molte scia e' previsto il campo annullamento virtuale dell imposta di bollo.. E' dovuta o non dovuta?
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la risoluzione dell agenzia delle entrate di cui non ricordo il numero e' chiara, l imposta di bollo si applica alle istanze che sintetizzando di molto si concludono con un provvedimento espresso della P.A. Autorizzazione, licenza etc.. Considerato che la scia commerciale non e' una istanza, come interptetate cio alla luce del decreto 2011 del ministero dello sviluppo economico che all art. 3 parla di imposta di bollo per gli atti del suap senza specificare quali? ? Pongo wuesta domands poiche su molte scia e' previsto il campo annullamento virtuale dell imposta di bollo.. E' dovuta o non dovuta?
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L'imposta di bollo NON è assolutamente dovuta sulle SCIA. NON ESISTE!!!!!!!!!!!!!!
Riferimenti:
http://www.omniavis.com/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=814&catid=281
Per completare l'approfondimento:
http://www.tuttocamere.it/files/trastel/Bollo_Telematico.pdf
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Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate
RISOLUZIONE n. 96/E del 27 giugno 2001
Oggetto: Imposta di bollo - denuncia di inizio attività.
La Direzione Regionale ....( omissis).... ha trasmesso allo scrivente un quesito della Direzione Regionale del Commercio e del Turismo della Regione ....(omissis)... il trattamento tributario agli effetti dell'imposta di bollo della denuncia di inizio attività.
L'ufficio richiedente ritiene applicabile l'imposta di bollo alla denuncia di inizio attività in quanto considera la stessa un atto del privato sostitutivo di un consenso della Pubblica Amministrazione e, benché non integri un provvedimento amministrativo, lo sostituisce a tutti gli effetti.
Questa Direzione Centrale non condivide quanto espresso dalla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo di ...; si ritiene infatti, che le denunce in questione assumono autonoma rilevanza e non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto. Con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 - recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - vige ormai la regola, con l'esclusione di poche eccezioni, che l'esercizio di un'attività privata non sia subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.
L'amministrazione competente può soltanto, effettuati gli opportuni accertamenti entro il termine prefissato, comunicare il divieto a proseguire l'attività.
Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo all'esercizio, non è possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denuncie di inizio attività in argomento che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo beninteso, l'ipotesi del caso d'uso (quando gli atti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione).