Buongiorno, ho ricevuto una richiesta di permesso a costruire e valutazione progetto VVFF per modifica/ristrutturazione di distributore carburante esistente.
I lavori sono i seguenti:
sostituzione del chiosco esistente (prima circa 8 mq. per ricovero gestore) (dopo circa 40 mq. locale commerciale, servizio igienico per il pubblico, archivio gestore e magazzino)
installazione di una pensilina prefabbricata a copertura zona di rifornimento
installazione di un nuovo serbatoio di gasolio
eliminazione dell'isola esterna per il rifornimento gasolio che viene spostato sotto la nuova pensilina
sostituzione degli attuali erogatori con erogatori multiprodotto
adeguamento impianto meccanico
adeguamento impianto smaltimento acque prima pioggia.
Il tecnico mi dichiara che in base all'art. 57 L.R. 28/2005 i lavori sono soggetti a SCIA così come previsto dal comma 1 punti a) c) e). e che la presenterà successivamente
Io ho dei dubbi se si tratta invece di una richiesta di autorizzazione in base all'art. 57 comma 3 lettera B.
Scia oppure autorizzazione?????
Grazie
Premesso che le procedure ed edilizie e "petrolifere" devono essere contestuali e pertanto la SCIA edilizia è inefficace fino a che non viene attivata la procedura della lr 28/2005.
Premesso che a mio avviso non trova più applicazione la distinzione fra SCIA ed autorizzazione in quanto trova sempre applicazione la SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
Tuttavia, se non la pensi così, dalla descrizione fatta le modifiche sono soggette a SCIA e non ad autorizzazione in quanto non appare una ristrutturazione totale dell'impianto.
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Toscana
L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 57
Modifiche degli impianti.
1. Costituisce modifica all'impianto:
a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delle colonnine per prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;
i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane (98).
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 55 le seguenti modifiche:
a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.
(98) Il presente comma, già sostituito dall’art. 36, L.R. 5 giugno 2007, n. 34, poi modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 18, L.R. 28 novembre 2011, n. 63, è stato nuovamente così sostituito dall’art. 42, L.R. 28 settembre 2012, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, che il titolare presenta al comune e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane e posono essere effettuate dalla data di ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività.».