TOSCANA - SALDI INVERNALI dal 5 gennaio e ESTIVI dal 6 luglio 2013
DELIBERAZIONE 29 ottobre 2012, n. 956
Individuazione delle date di inizio e della durata
delle vendite di fine stagione per l’anno 2013, ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.P.G.R. 1 Aprile 2009, n.
15/R.
14.11.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante “Codice del Commercio. Testo Unico in materia
di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 95
(Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005, che
rimanda al regolamento di attuazione della legge l’individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite
di fine stagione;
Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R.
1 aprile 2009, n.15/R, recante “Regolamento di attuazione
della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice
del Commercio. Testo Unico in materia di commercio
in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti)” ed in particolare
il comma 2 dell’articolo 37 (Date di inizio e durata delle
vendite di fine stagione), che dispone che le date di inizio
e la durata delle vendite di fine stagione possano essere
modificate annualmente dalla Giunta regionale con
propria deliberazione;
Vista la deliberazione G.R. n. 413 del 23 maggio
2011, recante “Individuazione delle date di inizio e della
durata delle vendite di fine stagione , ai sensi dell’articolo
37, comma 2, del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R”,
con la quale si stabilivano, per gli anni 2011/2012, le
date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione,
prendendo atto del provvedimento recante “Indirizzi
unitari delle Regioni sull’individuazione della data di
inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede
di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province
autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela
della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque
vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni
italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione,
individuando le seguenti scadenze:
- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le
vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di
fine stagione estiva;
Preso atto che le Regioni, in data 10 ottobre 2012,
hanno nuovamente condiviso i contenuti del citato
provvedimento interregionale, anche tenendo conto dei
positivi effetti riscontrati dall’applicazione del medesimo;
Sentite le Associazioni di categoria e le Parti sociali,
che hanno condiviso la proposta;
Ritenuto opportuno confermare, per l’anno 2013, nel
primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle
vendite di fine stagione estiva e nel primo giorno feriale
antecedente l’Epifania la data di inizio delle vendite di fine
stagione invernale, stabilendone per entrambe la durata
in sessanta giorni dalla data di inizio delle medesime;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di individuare, per l’anno 2013, nelle date,
rispettivamente, del primo sabato del mese di luglio la
data di inizio delle vendite di fine stagione estiva e nel
primo giorno feriale antecedente l’Epifania la data di
inizio delle vendite di fine stagione invernale;
2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione in
sessanta giorni dalla data di inizio delle medesime.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta