TAR Puglia Lecce sez. II 31/7/2012 n. 1419
(Omissis)
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente partecipava al concorso pubblico bandito dalla Provincia di L. per la copertura di n. 1 posto di Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, risultando idoneo; la graduatoria veniva approvata con determinazione dirigenziale del 24.8.1999.
A dire del ricorrente, la predetta graduatoria, per effetto della proroga disposta dall’art. 5 del D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito in legge n. 14/2009, per gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, sarebbe rimasta in vigore fino al 31.12.2010.
Poiché la Provincia di L., in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 3410 del 29.12.2011, ha indetto un avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Risorse Finanziarie e, successivamente, con atto di determinazione n. 9 del 20.1.2012 ha pubblicato l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla selezione de qua, il Panarese ha impugnato i predetti provvedimenti deducendo diversi profili di illegittimità ed, in particolare, contestando la scelta dell’Amministrazione di coprire il posto vacante mediante il ricorso alla mobilità piuttosto che scorrere la graduatoria degli idonei al concorso di cui sopra.
Con atto depositato in data 27.2.2012 si è costituita in giudizio la Provincia di L..
In data 19.4.2012 ha depositato atto di intervento ad adiuvandum il dott. S.T.i, terzo classificato nella medesima graduatoria approvata dall’Amministrazione il 24.8.1999.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, la causa è stata rinviata per la discussione nel merito.
Alla pubblica udienza del 17.5.2012, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
II. 1 - In via preliminare, il Collegio reputa di dovere esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione provinciale.
Essa è infondata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo il quale la controversia in cui il ricorrente che ha interesse allo scorrimento della graduatoria contesti, altresì, il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha bandito un nuovo concorso è devoluta al giudice amministrativo; ciò in quanto la decisione di bandire un nuovo concorso, anziché servirsi della graduatoria di quello precedentemente espletato, comporta l’esercizio di un potere discrezionale, della cui correttezza o meno può conoscere soltanto il G.A. (Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3014; Consiglio Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1397; Consiglio Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1395; Cassazione civile, sez. un., 9 febbraio 2011, n. 3170).
Il principio testè richiamato, ancorchè espresso con riferimento alla scelta discrezionale dell’Amministrazione sul se indire un nuovo concorso o se procedere allo scorrimento di una graduatoria ancora valida, può essere affermato anche nella fattispecie in esame, in cui si contesta la scelta, parimenti discrezionale, di avvalersi dell’istituto della mobilità per la copertura dei posti vacanti di Dirigente dei Servizi Finanziari, anziché di procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace (nello stesso senso, T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, 21 settembre 2011, n. 2250).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere della presente controversia, poiché, nel caso in questione, il riconoscimento del diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente il sindacato della scelta discrezionale compiuta dall’Amministrazione di coprire il posto per il quale era stato indetto l’avviso di mobilità volontaria.
II. 2 - Nel costituirsi in giudizio, la Provincia ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Essa sostiene, infatti, che la graduatoria in cui è inserito il ricorrente è scaduta da tempo, poiché l’art. 5 del D.L. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009, ha fissato al 31 dicembre 2010 il termine di scadenza delle graduatorie approvate successivamente all’1.1.1999 (qual è quella in questione), ma solo per le Amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, tra cui non rientrerebbe la Provincia di Lecce.
Ad ogni modo, sostiene la Provincia che, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente, la graduatoria in cui questi è inserito avrebbe trovato scadenza in data 31.12.2010, ossia comunque prima dell’indizione dell’avviso di mobilità che si impugna; conseguentemente, anche in tale ipotesi il ricorso non potrebbe sottrarsi ad una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse.
Le contestazioni che precedono meritano talune precisazioni.
Ed invero, pur a voler ritenere, nel senso prospettato dal ricorrente, che la proroga introdotta con l’art. 5 del D.L. n. 207/2008 interessi anche la graduatoria del concorso in questione indetto dalla Provincia di L., il Collegio manifesta dubbi sul permanere della sua validità al momento della proposizione del ricorso.
Come è noto, infatti, l’art. 1, comma 2 sexies, del D.L. n. 225 del 29.12.2010, convertito in legge n. 10/2011, ha prorogato sino al 31.12.2011 la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato, già fissata, per le graduatorie approvate successivamente al 1° gennaio 1999, al 31.12.2010 dall’art. 5 comma 1 del decreto legge n. 207/2008, poi modificato dall’art.2, comma 8, del D.L. n. 194/2009, quest’ultimo convertito in legge n. 26/2010.
Peraltro, la legge n. 10/2011 di conversione del D. L. 29 dicembre 2010, n. 225 (“Milleproroghe”) prevede che la proroga sino al 31.12.2011 della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato fissata dalla legge al 31.12.2010 si intende riferita anche agli idonei (art. 1, comma 2 sexies).
Stente alla prospettazione del ricorrente, quindi, la graduatoria in cui risulta inserito è stata prorogata di un ulteriore anno e quindi è scaduta il 31.12.2011.
A ben guardare, tuttavia, all’atto della proposizione del presente ricorso (notificato l’8.2.2012 e depositato il 10.2.2012), avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di mobilità del 30.12.2011 emanato in esecuzione della determinazione dirigenziale del 29.12.2011, n. 3410 (anch’essa impugnata), la graduatoria in questione aveva ormai perso la sua validità, oltre al fatto che la procedura di mobilità di cui al predetto avviso si è interamente svolta successivamente alla scadenza di essa.
II. 3 - Ad ogni modo, pur prescindendo dall’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dalla difesa dell’Amministrazione provinciale, il Collegio rileva comunque l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Come sopra evidenziato, con il ricorso in esame il ricorrente contesta principalmente la legittimità della scelta dell’Amministrazione di coprire il posto vacante di Dirigente dei Servizi Finanziari mediante il ricorso alla mobilità piuttosto che scorrere la graduatoria degli idonei al concorso cui ha partecipato.
Detta procedura di mobilità si è definitivamente conclusa con la determinazione dirigenziale n. 487 dell’1.3.2012, con cui è stata approvata la graduatoria finale relativa all’avviso di mobilità ed è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia.
Detto provvedimento, adottato dall’Ente nello stesso giorno in cui è stata discussa l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente ed è stata pubblicata l’ordinanza n. 184/2012, non risulta essere stato impugnato dall’interessato.
E’ principio pacifico in giurisprudenza (applicabile anche alla fattispecie in esame) che poiché l'atto di approvazione della graduatoria concorsuale e di dichiarazione dei vincitori implica che l’Amministrazione effettui nuove valutazioni rispetto a quelle poste a base dei provvedimenti di indizione del relativo concorso, tale atto deve essere specificamente impugnato con ricorso notificato ai vincitori del concorso stesso (Consiglio Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5623).
Né l’impegno assunto a verbale dalla difesa dell’Ente di non dare seguito agli adempimenti conseguenti alla deliberazione n. 487/2012 in attesa della definizione nel merito del presente giudizio può ritenersi idonea ad evitare gli effetti dell’acquiescenza dovuta alla mancata impugnazione.
Si osserva, infatti, che, ferma restando l’esecutività della deliberazione n. 487/2012, la Provincia di L. si è solo impegnata a non adottare atti ad essa successivi, quali, ad esempio, quelli volti all’immissione in servizio del vincitore.
Il Collegio, pertanto, nel prendere atto che la deliberazione dirigenziale n. 487 dell’1.3.2012, di approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso di mobilità del 30.12.2011, non risulta essere stata impugnata, reputa che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
III. Solo per completezza espositiva, il Collegio osserva che il ricorso sarebbe stato comunque da respingere nel merito.
L’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce, infatti, che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”; il comma 2 bis della medesima disposizione prevede, altresì, che “le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”.
Le disposizioni appena citate evidenziano il chiaro intento del legislatore di accordare all’istituto della mobilità priorità assoluta rispetto all’assunzione di nuovo personale pubblico (anche se alla nuova assunzione si proceda mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci), nell’evidente scopo di ottenere un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti e, quindi, il contenimento della spesa pubblica relativa al personale di tutte le pubbliche Amministrazioni (TAR Puglia - Bari, sez. II, 28 maggio 2008 n. 1307; sulla preferenza da accordare alla mobilità rispetto allo scorrimento di graduatorie ancora efficaci si è pronunciata anche questa Sezione, cfr. sent. n.12 del 5.1.2008 e n. 2406 del 29.9.2008).
Secondo una parte della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia – Milano, n. 2250/2011, cit.), la preferenza normativa accordata all’istituto della mobilità comporta l’inesistenza di un obbligo di motivazione in capo alla P.A. in merito alla scelta di immettere in ruolo dipendenti provenienti da altre Amministrazioni piuttosto che procedere al reclutamento di nuovo personale, anche mediante scorrimento di una graduatoria ancora valida, con la conseguenza che, in tal caso, sono inapplicabili i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 14 del 28 luglio 2011.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, quindi, la scelta della Provincia di Lecce di preferire l’istituto della mobilità volontaria per la copertura del posto vacante di Dirigente dei Servizi Finanziari non può essere censurata e si rivela immune dai vizi dedotti dal ricorrente.
IV. Sussistono tuttavia valide ragioni (la natura della controversia trattata) per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Simona De Mattia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)