Data: 2012-11-14 09:41:45

ancora noleggio con conducente

Il comma 3 dell'art. 8 della l. 21/1992 prevede che [i]per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per ilservizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità in base a valido titotolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune cha ha rilasciato l'autorizzazione [/i]
Che cosa si intende per valido titolo giuridico?
Può essere considerato tale un contratto di concessione d'uso a titolo gratuito  di una rimessa, nel quale viene espressamente specificato: "Il presente contratto non sarà sottoposto a registrazione. Qualora risulterà necessario provvedervi, l'imposta di registrazione sarà ad esclusivo carico della parte che vi avrà dato luogo con il proprio comportamento inadempiente".

Grazie ancora

riferimento id:8549

Data: 2012-11-15 05:36:11

Re:ancora noleggio con conducente


Il comma 3 dell'art. 8 della l. 21/1992 prevede che [i]per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per ilservizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità in base a valido titotolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune cha ha rilasciato l'autorizzazione [/i]
Che cosa si intende per valido titolo giuridico?
Può essere considerato tale un contratto di concessione d'uso a titolo gratuito  di una rimessa, nel quale viene espressamente specificato: "Il presente contratto non sarà sottoposto a registrazione. Qualora risulterà necessario provvedervi, l'imposta di registrazione sarà ad esclusivo carico della parte che vi avrà dato luogo con il proprio comportamento inadempiente".

Grazie ancora
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CERTAMENTE, PUO' CONSIDERARSI UN TITOLO VALIDO.



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L. 15-1-1992 n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.
(commento di giurisprudenza)

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione (7).

4. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (8).

(7) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(8)  Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2-bis, dall'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 6 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.


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D.L. 10-2-2009 n. 5
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34.
Art. 7-bis.  Sospensione dell’efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (36)


1.  Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 marzo 2010. (37)
(36) Articolo inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33.

(37) Comma così modificato dall'art. 23, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

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