Data: 2012-11-14 05:18:27

RESPONSABILE il Dirigente anche se esegue un atto di indirizzo del politico

RESPONSABILE il Dirigente anche se esegue un atto di indirizzo del politico (Corte dei Conti)

Sentenza 24.09.2012 n. 1216 della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Puglia

                            REPUBBLICA ITALIANA    Sent. 1216/2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Eugenio Francesco Schlitzer                    Presidente                 

dott. Pasquale Daddabbo                                Componente

dott. Stefano Glinianski                                    Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al 31173 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti  di  Antonio Esposito (CF SPSNTN55M071438P), nato a Sarno (SA) il 07.08.1955 e residente a Bracigliano (SA) alla Via Roma 36/c, rapp.to e difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e dall'Avv. Giulio Petruzzi e con questi ultimi elettivamente domiciliato in Bari, Via Pasquale Fiore, 14, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Lofoco.

UDITI, nella pubblica udienza del 12.07.2012 il Relatore dott. Stefano Glinianski e  il Procuratore regionale nella persona del vice procuratore generale dott. Carlo Picuno; presente per il convenuto l'Avvocato Francesca Ruggiero, per delega del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani.

Visto l’atto di citazione;

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo di causa;

Considerato in

FATTO

Con invito a dedurre del 17.10.2011, notificato il 15.11.2012, la Procura Regionale per la Puglia della Corte dei Conti contestava al Prof. Antonio Esposito, in qualità di Dirigente del Settore Sistemi Informativi del Comune di Lecce, una ipotesi di danno erariale scaturente dalla corresponsione di emolumenti connessi allo svolgimento di attività lavorativa svolta dal personale a vario titolo impiegato presso il Comune di Lecce, in assenza di qualsiasi presupposto normativo, regolamentare e/o contrattuale ed in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti.

In particolare, il Vice Procuratore Generale assumeva che la determinazione dirigenziale n. 80 del 14.11.2006 - con cui il Prof. Esposito aveva autorizzato l'Ufficio personale dell'Ente Locale a liquidare oltre che a sé, anche ai Sig.ri Fernando Maggiore (in qualità di dipendente a tempo indeterminato), Elisabetta Achiardi, Alessandra Giusti e Antonio Castelluzzo (in quanto titolari di collaborazioni coordinate e continuative) l'importo di euro 51.791,53 a titolo di remunerazione per l'attività svolta dai medesimi nell'ambito del progetto "Apulie Government" - fosse stata emessa "in totale spregio di tale principio generale: l'atto di spesa infatti viola le previsioni regolamentari e contrattuali che disciplinano la materia in quanto con essa risulta remunerata un' attività strettamente connessa alla sfera di poteri, compiti e responsabilità propri del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza", nonché fosse  stata peraltro adottata in violazione dell'art. 37 del CCNL di settore".

La Procura in atti, dunque, contesta:

-        l’erogazione di compensi a personale dipendente dell’ente per la loro partecipazione ad un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un progetto -  c.d. “Apulie Government” - in assenza dei presupposti normativi, regolamentari e contrattuali legittimanti la stessa;

-        la violazione del principio di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, cristallizzato nell’art. 45 del D.lvo 165/2001 e ss.mm., che statuisce che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi”, mentre nella fattispecie l’attività svolta, ancorché rientrante nei normali compiti di istituto, è stata oggetto di autonoma remunerazione in violazione delle norme regolamentari e contrattuali;

-        la violazione della regola iuris per cui, ai sensi dell’art. 37 del CCNL Enti locali, la corresponsione dei compensi per la produttività deve erogarsi solo a seguito di un processo di valutazione e rendicontazione da certificarsi da parte degli organismi di controllo interno.

-        Infine, la violazione dell’obbligo del rispetto del principio di omnicomprensività del trattamento economico del personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 24 del dlgs 165/2001 e ss.mm., che prevede la destinazione delle somme eventualmente dovute da terzi nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

La difesa, in comparsa di costituzione e risposta, preliminarmente contesta:

-        l’inammissibilità dell’atto di citazione per intervenuta prescrizione dell’azione, in quanto il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal momento dell’impegno di spesa e, dunque, dalla data di adozione della determinazione n. 80 Reg. del 14.11.2006.

-        l’inammissibilità dell’atto di citazione per mancanza di una congrua motivazione in ordine alle deduzioni fornite dall’odierno convenuto.

Nel merito, si afferma, l’assenza di responsabilità del convenuto,

-        in primis, per mancanza dell’elemento oggettivo e cioè del danno patrimoniale. La Struttura di Progetto denominata "Centro di Competenza per l'Innovazione", finalizzata all' attuazione ed alla presentazione di proposte progettuali, infatti, valendo finanziariamente sui bandi nazionali, regionali e comunitari inerenti il Piano Nazionale E-Government e Società dell'informazione, non comporta alcun utilizzo di risorse finanziarie a carico del bilancio comunale. il Comune di Lecce ha provveduto ad aprire specifico capitolo di Spesa, dedicato in via esclusiva al progetto Apulie (cap. 1137) al solo fine di far poi transitare le risorse finanziarie ascrivibili al progetto de quo, sicché non può ragionevolmente imputarsi in capo al Prof. Esposito alcun addebito per inefficienze esclusivamente ascrivibili all'Ente locale che avrebbe dovuto istituire una contabilità separata, intendendosi con tale termine un bilancio appositamente dedicato.

-        Di poi, per assenza di una colpa grave,  avendo il convenuto  agito in buona fede ed in esecuzione di un mandato ricevuto dal competente esecutivo comunale (DGC 93/2004).

-        Infine, perché l’attività espletata dal convenuto dirigente, oltre che dai dipendenti comunali, concretizza prestazioni ulteriori, vale a dire extra ordinarie, che esulano dalle usuali competenze attribuite al Settore Sistemi Informativi del Comune di Lecce e, pertanto, dai consueti compiti e doveri di ufficio del personale ivi operante. Si tratta, in sostanza, dell' espletamento di un' attività, a supporto ed in favore esclusivamente di Amministrazioni terze rispetto al Comune di Lecce e non certo rientranti nei normali compiti di istituto di una Amministrazione comunale a maggior ragione ove si consideri, poi, che siffatti compiti sono stati espletati fuori dall'orario di servizio. Peraltro, conclude la difesa dell’odierno convenuto, il Comune di Lecce è, comunque, allo stato sprovvisto di un regolamento che disciplini la ripartizione, a vario titolo ed importo, delle risorse  confluite nel Fondo Unico della Dirigenza.

Nell'odierna pubblica udienza, l'Avv. Francesco Ruggiero conferma le deduzioni scritte.

Il Pubblico Ministero, a sua volta, conferma quanto sostenuto e richiesto in atti.

Tutto ciò premesso, ritenuto in

DIRITTO

Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente una ipotesi di danno erariale riconducibile alla condotta del Prof. Esposito per avere lo stesso autorizzato l'Ufficio personale dell'Ente Locale a liquidare, oltre che a sé, anche ai Sig.ri Fernando Maggiore (in qualità di dipendente a tempo indeterminato), Elisabetta Achiardi, Alessandra Giusti e Antonio Castelluzzo (in quanto titolari di collaborazioni coordinate e continuative) l'importo di euro 51. 791,53 in contrasto con il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti e in assenza di qualsivoglia presupposto normativo, regolamentare e contrattuale legittimante la stessa erogazione.

In via preliminare, va disattesa la eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per sua carenza di motivazione in ordine alle deduzioni fornite dal convenuto a seguito dell’invito. Se è sicuramente vero che il Pubblico Ministero non può non tenere conto delle deduzioni del presunto responsabile, è, altresì, principio consolidato che la Parte pubblica non è tenuta ad una contestazione espressa delle deduzioni formulate dall'invitato, potendo ciò ricavarsi implicitamente dall'impianto motivazionale della stessa citazione.

Diversamente si finirebbe per trasformare la fase istruttoria in un anomalo diretto contenzioso tra la parte pubblica e l'invitato imponendo contemporaneamente alla prima funzioni e obblighi di motivazione, propri dell'organo giudicante ( In tal senso, SS.RR. 7/98 QM).

Logico corollario a tale assunto è che la mancata espressa valutazione delle deduzioni non determina né una inammissibilità, né, tanto meno, una ipotesi di nullità della citazione.

Sempre in via preliminare, va respinta la eccezione di prescrizione.

E’ noto che il procedimento complesso in cui si articola la gestione della spesa nelle amministrazioni locali è caratterizzato dalle fasi dell’impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento e che ognuna di esse risponde a finalità precise.

L’impegno costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio; la liquidazione cristallizza il momento in cui si  determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto; l’ordinazione è la disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento che rappresenta l’ultima fase della gestione.

Orbene, questo Collegio, in coerenza anche con l’opinione maggioritaria, tra l'altro confermata dalle stesse Sezioni Riunite (Corte conti, SS.RR. 15.01.2003, n. 3/QM e in termini Corte conti, sez. II, 28.04.2003, n. 161) ritiene che in caso di danno per erogazione di somme di denaro, il dies a quo della prescrizione comincia a decorrere dall'effettivo pagamento.

Tale è, infatti, il momento in cui si verifica l'effettivo depauperamento delle casse dell'Ente, diversamente dalle altre fasi la cui finalità è consentire una corretta  articolazione del procedimento di spesa nel rispetto delle regole che governano la più ampia gestione del bilancio dell’ente.

Passando a trattare il merito, la difesa contesta in primis, l’assenza di responsabilità del convenuto, per mancanza dell’elemento oggettivo e cioè del danno patrimoniale. La Struttura di Progetto denominata "Centro di Competenza per l'Innovazione", finalizzata all' attuazione ed alla presentazione di proposte progettuali, infatti, valendo finanziariamente sui bandi nazionali, regionali e comunitari inerenti il Piano Nazionale E-Government e Società dell'informazione, non comporta, a suo dire, alcun utilizzo di risorse finanziarie a carico del bilancio comunale. Il Comune di Lecce ha provveduto, infatti, ad aprire specifico capitolo di Spesa, dedicato in via esclusiva al progetto Apulie (cap. 4807) al solo fine di far poi transitare le risorse finanziarie ascrivibili al progetto de quo, sicché non può ragionevolmente imputarsi in capo al Prof. Esposito alcun addebito per inefficienze esclusivamente ascrivibili all'Ente locale che avrebbe dovuto istituire una contabilità separata, intendendosi con tale termine un bilancio appositamente dedicato.

Quanto affermato non risulta a parere di questo Collegio condivisibile.

E' principio, ormai, consolidato presso questa Corte, che qualsivoglia risorsa finanziaria, una volta acquisita al bilancio dell'ente beneficiario del provento, è conseguentemente, disciplinata secondo le regole proprie dell'amministrazione destinataria della provvista.

E ciò anche quale riflesso dei principi della universalità e della integrità del bilancio di previsione di cui all'art. 162, comma 1, del Dlgs 267 del 18 agosto 2000, che impongono l'unicità della gestione finanziaria ed il divieto di gestioni di entrate e di spese non iscritte al bilancio (c.d. gestioni fuori bilancio).

Privo di pregio e del tutto infondato è, pertanto, asserire, come pur fa la difesa dell'odierno convenuto, per ritenere unicamente responsabile nella fattispecie de qua l'amministrazione locale, che il Comune di Lecce avrebbe dovuto istituire una contabilità separata e, dunque, un bilancio appositamente dedicato a far transitare i finanziamenti esterni. Una simile opzione sarebbe stata, infatti,  palesemente in contrasto con i richiamati principi che governano la contabilità delle amministrazioni locali.

Gli atti difensivi, rilevano, poi, che l' attività espletata dal dirigente e dai dipendenti comunali abbia concretizzato, prestazioni ulteriori, vale a dire extra ordinarie, che esulano dalle usuali competenze attribuite al Settore Sistemi Informativi del Comune di Lecce e, pertanto, dai consueti compiti e doveri di ufficio del personale ivi operante e sia, conseguentemente, autonomamente retribuibile.

Anche tale assunto non appare condivisibile per i motivi di seguito riportati.

A seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, avviata con l'adozione del D.lgs 29 del 3 febbraio 1993 e consolidatasi  nelle sue successive modificazioni – D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 e da ultimo D.lgs 150 del 27.10.2009 (c.d. Riforma Brunetta), principio immanente disciplinante il lavoro pubblico è che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi” (art. 45 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001)

Tale disposizione legislativa è stata integralmente confermata, nella sua originaria dizione,  anche dalla recente  riforma del rapporto di pubblico impiego di cui al D.Lgs 150 del 27.10.2009, che, anzi, integrando la disposizione normativa prima richiamata, ha ribadito, art. 45, comma 3, che qualsivoglia trattamento accessorio può essere erogato al personale solo se collegato ad una performance individuale o collettiva, che deve essere valutata nel rispetto di una precisa logica procedimentale che si articola nella rendicontazione del risultato conseguito, nella sua misurazione e nella conclusiva valutazione dello stesso da parte degli organismi a ciò preposti.

Nel solco prospettico così tracciato, bisogna, allora, analizzare se il procedimento posto in essere dal convenuto, oggetto di giudizio da parte di questo Collegio, e cioé la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un determinato progetto e per questa attività retribuito con importo forfettario e autonomamente determinato, sia stato coerente e conforme a quanto la contrattazione collettiva impone alle autonomie locali, con riferimento al trattamento economico accessorio da erogare al personale interno all'ente, nonché alla dirigenza.

Con riferimento al personale non dirigente, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Enti Locali e Regioni del 01.04.1999, in aderenza al disposto legislativo di cui all'art. 45 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001, che demanda alla contrattazione la materia del trattamento economico fondamentale ed accessorio, dispone – art. 15 - la obbligatoria costituzione di un fondo a cui destinare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Le risorse confluite in detto fondo, pertanto, sono utilizzate, tra l'altro, per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema permanente di valutazione (art. 17, comma 1, lett. a). Il successivo art. 18 del CCNL Enti Locali, così come riformulato dall'art. 37 del CCNL del 22.01.2004, ribadisce, poi, che l' attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali – quantitativi dei servizi ed è, quindi, attuata secondo modalità definite a livello di ente o in una unica soluzione, ma sempre e comunque dopo un necessario processo di valutazione della prestazione e del risultato conseguito che dovrà essere effettuato dal dirigente nel rispetto di criteri e prescrizioni predefinite dal sistema permanente di valutazione.

Lo stesso art. 15, comma 5, prevede, altresì, che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio a cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili (...) gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

E' evidente, pertanto, alla luce di quanto esposto, che il procedimento espletato dal convenuto non è stato adottato in modo conforme ad alcuna delle fattispecie previste contrattualmente e legittimanti erogazioni di compensi ulteriori rispetto al trattamento fondamentale che compete al personale in servizio.

Né può ritenersi fondato il rilievo espresso dalla difesa per cui il procedimento adottato dal dirigente non poteva inquadrarsi in nessuna delle ipotesi finanziabili attraverso il ricorso a istituiti di incentivazioni o similari, trattandosi,  di una attività extra ordinem.

Non si comprende, infatti, come  possa qualificarsi come attività non rientrante tra i normali compiti di istituto di una Amministrazione comunale un'azione amministrativa tesa a garantire un più ampio livello di coordinamento, monitoraggio e supporto tra enti, funzionale ad una maggiore interazione tra amministrazioni locali, cittadini ed imprese e legittimata, come nel caso di specie, dalla sottoscrizione di un atto convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, da parte di un ente  che, in tal modo, con un atto di autonomia negoziale, ha manifestato la volontà di compartecipare al conseguimento di un comune obiettivo generale.

Opinare diversamente significherebbe non considerare che la ragion pratica di una convenzione tra enti locali è proprio quella di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, evidentemente sempre istituzionali e, certamente, non esulanti da quella funzionalizzazione che permea costantemente qualsivoglia azione amministrativa, ancorché compartecipata.

La ricostruzione giuridica sin qui effettuata consente a questo Collegio di confutare, pertanto, l'assunto della difesa per cui, in considerazione della assenza nel nostro sistema giuridico di una responsabilità di natura formale, la violazione della norma giuridica non è conferma di una automatica responsabilità che, nel caso di specie, mancherebbe per assenza dell'elemento oggettivo e cioé di un danno patrimoniale economicamente valutabile essenziale e costitutivo della stessa.

Il danno non risiede, infatti, nella illegittimità o nella irregolarità della procedura in quanto tale, ma nell'avere il convenuto erogato somme di denaro pubblico nel mancato rispetto di procedure che la legislazione e la contrattazione collettiva impongono in quanto finalizzate a rendere trasparente il ciclo di “programmazione – rendicontazione – valutazione” che deve necessariamente permeare ogni facoltà di erogazione da parte della dirigenza di trattamenti economici accessori; o, comunque, nell'avere retribuito una attività, con il ricorso non all'esercizio di una corretta gestione del personale secondo una logica funzionale che deve caratterizzare la dirigenza anche nel trovare soluzioni organizzative legittime e flessibili a fronte di esigenze specifiche, ma optando per soluzioni organizzative atipiche non riconosciute, in quanto tali,  nel nostro sistema giuridico.

Con specifico riferimento alla antidoverosità della condotta, la difesa sostiene l’assenza di una colpa grave del  convenuto, avendo lo stesso  agito in buona fede ed in esecuzione di un mandato ricevuto dal competente organo comunale e, comunque, nel rispetto di una fonte regolamentare interna.

Anche tale eccezione risulta priva di pregio.

L’art. 45, comma 4, del Decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, espressamente  dispone che i dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

Il rigore di tale disposizione, unitamente all’intero complesso normativo che disciplina i compiti e le responsabilità degli organi dirigenziali, non consente di giustificare il comportamento gravemente negligente del convenuto la cui  riconosciuta autonomia decisionale avrebbe dovuto indurlo o a disattendere una direttiva, là dove  palesemente illegittima, o, nel dubbio, interpretarla, anche con riferimento agli atti normativi interni,  in modo conforme alla legge.

Venendo, poi, in particolare, alla responsabilità del convenuto per avere autorizzato  l'Ufficio personale dell'Ente Locale a liquidare anche a sé medesimo compensi in violazione del principio della omnicomprensività del trattamento economico spettante alla dirigenza di cui all'art. 24, comma tre,  del Dlgs 165/2001, anche per tale ipotesi valgono le considerazioni sinora espresse, ma con ulteriori precisazioni con riferimento alla dirigenza delle amministrazioni locali.

La cornice normativa riferibile al rapporto di pubblico impiego anche della dirigenza operante presso le autonomie locali è, infatti, costituita sia dalle disposizioni del capo I,  Titolo II, Libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, sia dalle norme, definite espressamente dal legislatore di carattere imperativo, contenute nel Decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, che il legislatore dichiara inequivocabilmente applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche e , dunque, anche alle amministrazioni locali (articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, Dlgs 165/2001).

Tra le norme del Testo Unico Pubblico Impiego, in particolare, per quanto in questa sede interessa, è da richiamare  la regola per cui l’ attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (art. 2, comma 3, TUPI) che sono, tra l’altro, anche l’unica fonte legittimata a definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente (art. 24 TUPI, così come di recente riformato dal d.lgs 150 del 27.10.2009, c.d. Riforma Brunetta).

Trattamento accessorio che, per completezza, si ricorda, potrà essere erogato solo ove correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità, ai risultati conseguiti (art. 24 TUPI) e secondo le modalità indicate dalla stessa norma (art. 24, commi 3, 7 e 8 del citato TUPI).

Nel solco così tracciato dal legislatore ed in conformità al processo di delegificazione in materia introdotto ex lege con riferimento all’attribuzione dei trattamenti economici della dirigenza locale, unica fonte legittimata a disciplinare la materia è, pertanto, anche per tale fattispecie, il contratto collettivo che impone, per quel che in questa sede rileva, che al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti si provvede mediante l’utilizzo, tra l’altro, anche delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti…(art. 37 del CCNL del 10.04.1996) e che a tal fine sono utilizzate le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione della dirigenza (art. 26 del CCNL del 23.12.1999).

Ciò detto, la gravità della colpa dell'odierno convenuto si individua, dunque, in tutta la sua evidenza nell’avere lo stesso autorizzato l'Ufficio personale dell'Ente Locale a liquidare a sé medesimo dei compensi, sottraendoli, così, indebitamente al fondo dell’amministrazione e non consentendo, in tal modo, quella preliminare definizione di incidenza di tale erogazione aggiuntiva sull’ammontare della retribuzione di risultato.

Ratio, infatti, della confluenza nel fondo delle erogazioni aggiuntive di cui trattasi e dell’accertamento di incidenza delle stesse sulla retribuzione di risultato, è proprio quella di consentire all’amministrazione, nel rispetto delle relazioni sindacali che il contratto collettivo richiede, di avvalersi anche della facoltà di eventualmente ridurre la percentuale di retribuzione di risultato spettante al dirigente interessato alla suddetta erogazione aggiuntiva, in considerazione  del grado di incidenza sulla stessa di detti compensi.

Verifica che, nel caso di specie, ancorché contrattualmente imposta, non è stata espletata.

Relativamente, poi, all'eccezione per cui il Comune di Lecce è, comunque, allo stato sprovvisto di un regolamento che disciplini la ripartizione, a vario titolo ed importo, delle risorse  confluite nel Fondo Unico della Dirigenza, la stessa non è persuasiva.

Non può, infatti, invocarsi una disfunzione organizzativa interna per giustificare condotte poste in violazione delle regole che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.

Conclusivamente, ritenendo questo Collegio sussistere una colpevolezza dell'odierno convenuto, condanna, per i fatti a lui ascritti, al pagamento, in  favore dell’Erario, della somma di €.51.791,53, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, il Sig. Antonio Esposito.

Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detto importo dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data in cui i proventi riscossi non sono stati riversati e fino alla pubblicazione della sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Erario, come in dispositivo.

P.Q.M

definitivamente pronunciando, in relazione ai fatti di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 31173 del registro di Segreteria, instaurato su citazione della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale

CONDANNA

Antonio Esposito  al pagamento, in favore del Comune di Lecce, della somma di €. 51.791,53, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, nei sensi in motivazione, nonchè alla rifusione delle spese di giustizia che si liquidano in € 226,41 (duecentoventisei/41).

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 12.07.2012

L’ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE 

f.to (Stefano Glinianski)                    f.to (Eugenio Francesco Schlitzer)



Depositata in Segreteria il 24 SET. 2012

Il Funzionario

f.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)

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