Si tratta di un edificio industriale con copertura fatta in travi Y e coppelle in amianto.
Il progetto prevede la bonifica dell’amianto con la sostituzione delle coppelle con altre in lamiera coibentata e l’installazione al di sopra di un impianto fotovoltaico della potenza di 62 Kw.
Penso che dal punto di vista edilizio si tratti di una CIL (comunicazione di inizio lavori) asseverata poiché si tratta di manutenzione straordinaria art. 6 comma 2 lettera a).
L'art.2 comma 4 del DPR 160/2010 recita che gli impianti e le infrastrutture energetiche sono esclusi dal campo di applicazione del DPR stesso.
Credo quindi che nel caso in oggetto debba solo presentare la pratica edilizia e gli adempimenti per la bonifica dell'amianto in forma cartacea, quindi senza la domanda unica SUAP.
Gradirei conoscere il Vostro pensiaro al riguardo.
Grazie
Samuele
Si tratta di un edificio industriale con copertura fatta in travi Y e coppelle in amianto.
Il progetto prevede la bonifica dell’amianto con la sostituzione delle coppelle con altre in lamiera coibentata e l’installazione al di sopra di un impianto fotovoltaico della potenza di 62 Kw.
Penso che dal punto di vista edilizio si tratti di una CIL (comunicazione di inizio lavori) asseverata poiché si tratta di manutenzione straordinaria art. 6 comma 2 lettera a).
L'art.2 comma 4 del DPR 160/2010 recita che gli impianti e le infrastrutture energetiche sono esclusi dal campo di applicazione del DPR stesso.
Credo quindi che nel caso in oggetto debba solo presentare la pratica edilizia e gli adempimenti per la bonifica dell'amianto in forma cartacea, quindi senza la domanda unica SUAP.
Gradirei conoscere il Vostro pensiaro al riguardo.
Grazie
Samuele
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Salve,
ringrazio per aver usato il forum.
L'esclusione dal SUAP delle procedure riguardanti "gli impianti e le infrastrutture energetiche" riguarda ESCLUSIVAMENTE le procedure attinenti a detta materia (procedure ambientali per installazione degli impianti in questione) non anche le procedure edilizie riguardanti tali impianti.
In pratica, mentre le procedure descritte qui http://www.regione.toscana.it/sportelloenergia/utenti/cittadini/autorizzazioni/index.html_1939261480.html sono escluse dal campo di applicazione del SUAP (quindi si segue l'iter previsto dalla normativa di settore e la presentazione telematica è FACOLTATIVA (attenzione, non è assolutamente vietata) NON LO SONO (e quindi passano dal SUAP in modalità telematica obbligatoria) le procedure EDILIZIE necessarie per realizzare detti interventi o per preparare il tetto per collocare dette apparecchiature ed anche le procedure di valutazione e verifica di impatto ambientale, anche se riguardanti detti impianti (http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/pianificazione_territorio/rubriche/visualizza_asset.html_352757425.html)
Diversamente opinando si arriverebbe a poter escludere dal SUAP anche la pratica sanitaria o amministrativa di un bar solo perchè alimentato da fotovoltaico!
Nel merito l'intervento descritto sembra ricadere fra quelli soggetti a CIL ma, come detto, da presentare in via telematica al SUAP.