Installazione di un impianto di telefonia mobile: l’assenza di una disciplina specifica comunale non preclude di per sé l’assentibilità dell’istanza presentata dal gestore
(TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 9.11.2012, n. 4561)
N. 04561/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04161/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4161 del 2012, proposto da Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio eletto presso lo studio di Vicino in Napoli, via Parmenide,21;
contro
il Comune di Terzigno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio eletto presso lo studio Capotorto in Napoli, Centro Direz. Is. E/2 Sc.A;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0011866 U/2012 del 23.7.2012, notificato il 27.7.2012, con cui l’istanza presentata dalla società ricorrente per l’installazione di un impianto di telefonia mobile è stata sospesa in attesa dell’approvazione del regolamento comunale regolante la specifica materia e, per l’effetto, è stata inibita l’esecuzione dei lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terzigno;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha presentato il 17.7.2012 al Comune di Terzigno un’istanza, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, per installare un impianto di telefonia in via Saracari Centone.
2. Con il provvedimento impugnato il Comune resistente ha ritenuto l’istanza improcedibile in attesa dell’approvazione del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di tele - radiocomuunicazione.
3. La società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto molteplici profili, sia per aver sospeso sine die l’istruttoria dell’istanza presentata correlandola ad un evento, vale a dire l’approvazione di un regolamento, incerto nel quando, sia per avere ignorato l’assimilazione delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria con conseguente possibilità di localizzarle in tutto il territorio comunale.
4. Il Comune di Terzigno, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Regolamento urbanistico edilizio comunale giacché gli artt. 83 e A 10 dell’Allegato A prevedono la necessità, ai fini della collocazione e dell’esercizio di impianti di telecomunicazioni e di S.R.B., della previa adozione di un apposito regolamento comunale.
5. Alla camera di consiglio del 25.10.2012, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
7. Oggetto del presente giudizio è l'atto con il quale l’Amministrazione comunale ha dichiarato improcedibile la D.I.A., presentata ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, in attesa dell’adozione del Regolamento comunale disciplinante la specifica materia.
8. Premesso che la previsione della futura adozione di un Regolamento disciplinante la specifica materia da parte del Regolamento edilizio comunale, non rende quest’ultimo atto presupposto del provvedimento impugnato, trattandosi di disposizione a carattere generale, priva di una propria forza vincolante sulla declaratoria di improcedibilità della D.I.A., il Collegio ritiene fondato il motivo con il quale la società ricorrente denuncia l'illegittimità della sospensione sine die dell'esame dell’istanza presentata.
8.1. E, infatti, in assenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di salvaguardia, un provvedimento di sospensione della valutazione dell'istanza del privato costituisce atto atipico e, pertanto, illegittimo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14.4.2011, n. 520). Peraltro la sospensione della procedura stabilita con la nota gravata, in attesa di un futuro piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, finisce per risolversi in un illegittimo arresto sine die del procedimento, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore che trovano testuale riscontro nell'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 (cfr. in termini TAR Campania, Napoli VII, 29.5.2006, n. 6199; TAR Abruzzo,15.6.2006, n. 420; TAR Puglia, Lecce, 3.11.2006, n. 5142).
8.2. Né sussiste un potere dell'Amministrazione comunale di adottare una misura del tipo di quella contenuta nel provvedimento impugnato, suscettibile di sospendere la proposta attività per una durata temporale assolutamente indefinita: in proposito, deve osservarsi che nessuna norma di legge attribuisce all'ente comunale il potere di emettere una pronunzia soprassessoria sine die, peraltro contraria ad ogni canone di certezza giuridica e alle esigenze di celerità riferibili alle infrastrutture di telefonia mobile.
8.3. Né, infine, l'assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della materia specifica potrebbe frapporsi al rilascio dell'autorizzazione. Invero, come affermato dalla costante giurisprudenza condivisa dal Collegio, “l’assenza di una disciplina specifica, volta a individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ..." non preclude di per sé l’assentibilità dell’istanza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21.4.2008, n. 1767).
9. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 0011866 U/2012 del 23.7.2012.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Santini, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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