L'esercente di un negozio di abbigliamento, che attualmente gestisce una clientela "matura" vorrebbe cambiare tipo di clientela "giovanile" pertanto ha intenzione di fare vendita di liquidazione per rinnovo locali (modeste modifiche di scaffalatura).
L'esercente deve comunicare al Comune l'avvio almeno 10 gg prima dell'inizio della stessa?
L'esercente al termine della vendita di liquidazione è obbligato a chiudere l'esercizio, per quanto tempo? Per 90 giorni dalla fine della vendita di liquidazione?
A seguito di rinnovo dei locali, quali adempimenti sono necessari per la vendita a stock di abbigliamento?
Nell'attesa di risposta ringrazio per la collaborazione.
Saluti
L'esercente deve comunicare al Comune l'avvio almeno 10 gg prima dell'inizio della stessa?
[color=red]Sì, deve fare comunicazione preventiva[/color]
L'esercente al termine della vendita di liquidazione è obbligato a chiudere l'esercizio, per quanto tempo?
[color=red]"tempo necessario all'effettuazione dei lavori" dice la legge regionale. Quindi potrebbe chiudere anche dalle 20 di sera alle 8 della mattina dopo e quindi NON CHIUDERE MAI. Se è bravo e prende una bella squadra di operai[/color]
Per 90 giorni dalla fine della vendita di liquidazione?
[color=red]NOOOOOOOOOOOOOO[/color]
A seguito di rinnovo dei locali, quali adempimenti sono necessari per la vendita a stock di abbigliamento?
[color=red]Nessun adempimento.[/color]
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Toscana
L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 92
Vendite di liquidazione.
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione (137).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
(137) Comma così sostituito dall’art. 55, L.R. 28 settembre 2012, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.».
...un chiarimento!
E' previsto un periodo dell'anno (es. il mese di dicembre) in cui la vendita di liquidazione, per rinnovo dei locali di vendita, non è possibile effettuarla? inoltre, quanto può durare il periodo di vendita?
Mi par di aver letto qualcosa al rigurado...opuure mi sbaglio!?!
Grazie
...un chiarimento!
E' previsto un periodo dell'anno (es. il mese di dicembre) in cui la vendita di liquidazione, per rinnovo dei locali di vendita, non è possibile effettuarla? inoltre, quanto può durare il periodo di vendita?
Mi par di aver letto qualcosa al rigurado...opuure mi sbaglio!?!
Grazie
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DICE ESPRESSAMENTE LA NORMA: Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno ... QUINDI ANCHE A DICEMBRE (solo le promozionali non possono farsi 30 giorni prima dei saldi, quindi dal 5 dicembre)
NEL CASO DA TE DESCRITTO SONO 4 SETTIMANE IN QUANTO SI RICADE NELLA LETTERA D):
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si
effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale
nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
Art. 93 - Durata delle vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata
massima:
a) di [color=red]otto settimane[/color] nelle ipotesi di cui all' articolo 92 ,
comma 1, lettere a) e b);
b) di [color=red]quattro settimane[/color] nelle ipotesi di cui all'articolo 92,
comma 1, lettere c) e d)
Grazie Simone, sei sempre preciso ed esauriente come in tutti i tuoi post.
Io, essendo nuova del settore, spesso ho bisogno di conferme...ciao alla prossima ;)