Data: 2012-11-12 18:52:04

B&B a carattere imprenditoriale.

Buonasera dott. Chiarelli,
Il quesito che Le sottopongo quest'oggi è il seguente: DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79 [i]"Codice del Turismo"[/i]
Nel nuovo decreto viene introdotta la nuova figura del B&B “a carattere imprenditoriale”, distinto da quello a carattere familiare.
Nell'ambito dell'attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.
Apprendo che la Regione Puglia ha sollevato vizi di legittimità Costituzionale presso la Suprema Corte. Non conoscendo  il giudizio di merito Le chiedo: è legittimo dare corso a istanze tese ad ottenere il riconoscimento dell'attività a carattere imprenditoriale?
Grazie per la cortese attenzione.




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Data: 2012-11-13 17:10:12

Re:B&B a carattere imprenditoriale.

La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dei due articoli che trattavano BED AND BREAKFAST e quindi la disciplina del Codice non trova più applicazione.
Torna a operare esclusivamente la legislazione regionale.



*********************

D.Lgs. 23-5-2011 n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.
Art. 9  Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (7)


1.  Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
a)  gli alberghi;
b)  i motels;
c)  i villaggi-albergo;
d)  le residenze turistico alberghiere;
e)  gli alberghi diffusi;
f)  le residenze d’epoca alberghiere;
g)  i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h)  le residenze della salute - beauty farm;
i)  ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
2.  Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall’ articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
3.  I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
4.  I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5.  Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6.  Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
7.  Le residenze d’epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente qualificata.
8.  I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
9.  Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo.



Art. 12  Strutture ricettive extralberghiere (10)


1.  Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’ articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:
a)  gli esercizi di affittacamere;
b)  le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
c)  le case per ferie;
d)  le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e)  le strutture ricettive - residence;
f)  gli ostelli per la gioventù;
g)  le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
h)  gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;
i)  attività ricettive in residenze rurali;
l)  le foresterie per turisti;
m)  i centri soggiorno studi;
n)  le residenze d'epoca extralberghiere;
o)  i rifugi escursionistici;
p)  i rifugi alpini;
q)  ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
2.  Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
3.  I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
4.  Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
5.  Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a)  in forma imprenditoriale;
b)  in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c)  con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.
6.  Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.
7.  Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.
8.  Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
9.  Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.
10.  Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.
11.  Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.
12.  I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
13.  Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
14.  I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
15.  I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.
16.  I requisiti minimi per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all’ articolo 15, comma 1.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

riferimento id:8459

Data: 2012-11-13 17:24:12

Re:B&B a carattere imprenditoriale.

Approfondimenti:


Puglia

L.R. 24-7-2001 n. 17
Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere).
Pubblicata nel B.U. Puglia 25 luglio 2001, n. 111.
Epigrafe

Art. 1 - Finalità della legge.

Art. 2 - Definizione dell'attività di Bed & Breakfast.

Art. 3 - Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast.

Art. 4 - Adempimenti amministrativi.

Art. 5 - Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast.

Art. 6 - Sanzioni.

L.R. 24 luglio 2001, n. 17 (1).

Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 25 luglio 2001, n. 111.



Art. 1
Finalità della legge.

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai princìpi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività.



Art. 2
Definizione dell'attività di Bed & Breakfast (2).

1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

(2) Vedi anche, nel caso di esercizio dell'attività in forma di impresa individuale o societaria, l'art. 49, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.



Art. 3
Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast (3).

1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.

2. Il servizio deve comprendere:

a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;

b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;

c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

(3) Vedi anche, nel caso di esercizio dell'attività in forma di impresa individuale o societaria, l'art. 49, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.



Art. 4
Adempimenti amministrativi.

1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della L. n. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della L.R. n. 11/1999.

2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:

a) generalità del richiedente;

b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;

c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;

d) periodi di esercizio dell'attività;

e) prezzi minimi e massimi;

f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.

4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.

5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.



Art. 5
Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei " Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.

2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.



Art. 6
Sanzioni.

1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.

3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila lire a 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'Albo di cui all'articolo 4, comma 3.

4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila lire a 2 milioni.

5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della L.R. n. 11/1999.

riferimento id:8459

Data: 2013-06-04 05:24:58

Re:B&B a carattere imprenditoriale.

Simone, in considerazione del fatto che l'art. 9 e l'art. 12 di questo D.Lgs. sono stati abrogati,  cercavo la disciplina applicabile alle unità abitative ammobiliate ad uso turistico gestite in forma non imprenditoriale, a quale disposizione posso ora riferirmi???

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Data: 2016-04-27 08:26:10

Re:B&B a carattere imprenditoriale.

Canone RAI: pagamento unico per i bed and breakfast

I contribuenti titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A. È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nelle FAQ aggiornate pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2016/04/27/canone-rai-pagamento-unico-per-i-bed-and-breakfast

Approfondimenti sul Canone Rai:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=144.0

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