Data: 2012-11-12 10:14:52

licenza ncc

LA MANCANZA DI RISPOSTA MI PREOCCUPA.........
CI RIPROVO:

Salve a tutti

Se il titolare di una licenza ncc del ns Comune costituisce con altri una società di persone, si configura l'ipotesi di trasferibilità della licenza prevista dall'art.8 della legge 21/1992, oppure siccome lui farà parte della società è soltanto una variazione che non rientra in quell'ipotesi?
Grazie
:)

riferimento id:8450

Data: 2012-11-20 16:19:30

Re:licenza ncc


LA MANCANZA DI RISPOSTA MI PREOCCUPA.........
CI RIPROVO:

Salve a tutti

Se il titolare di una licenza ncc del ns Comune costituisce con altri una società di persone, si configura l'ipotesi di trasferibilità della licenza prevista dall'art.8 della legge 21/1992, oppure siccome lui farà parte della società è soltanto una variazione che non rientra in quell'ipotesi?
Grazie
:)
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Il caso descritto rappresenta una ipotesi di TRASFERIMENTO DI LICENZA da parte di un privato ad una società (di persone) che è soggetto giuridicamente distinto.
QUindi per queste ipotesi occorre che vi siano le condizioni dell'art. 9 della legge 21/1992 non trattandosi di conferimento in cooperativa o consorzio.


****************

Art. 7.
                          Figure giuridiche
  1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi  o  di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente, al fine del libero  esercizio  della  propria  attivita',
possono:
    a)  essere  iscritti,  nella  qualita'  di  titolari  di  impresa
artigiana di trasporto, all'albo  delle  imprese  artigiane  previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    b)  associarsi  in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero  in  cooperative  di
servizi,  operanti  in  conformita'  alle  norme  vigenti  sulla
cooperazione;
    c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in  tutte  le
altre forme previste dalla legge;
    d)  essere  imprenditori  privati  che svolgono esclusivamente le
attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
  2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza  o
l'autorizzazione  agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
  3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza
o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente
se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.


Art. 9.
                    Trasferibilita' delle licenze
  1.  La  licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e
l'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente sono trasferite, su  richiesta  del  titolare,  a  persona
dallo  stesso  designata,  purche'  iscritta  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 6 ed in possesso dei  requisiti  prescritti,  quando  il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
    a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
    b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
    c)  sia  divenuto  permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro  definitivo  della  patente  di
guida.
  2.  In  caso  di  morte  del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti  al  nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero  possono  essere  trasferite,  entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad  altri,  designati  dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel  ruolo  di  cui  all'articolo  6  ed  in  possesso  dei requisiti
prescritti.
  3. Al titolare che abbia trasferito la licenza  o  l'autorizzazione
non  puo'  esserne  attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque  anni  dal  trasferimento
della prima.

riferimento id:8450
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