LA MANCANZA DI RISPOSTA MI PREOCCUPA.........
CI RIPROVO:
Salve a tutti
Se il titolare di una licenza ncc del ns Comune costituisce con altri una società di persone, si configura l'ipotesi di trasferibilità della licenza prevista dall'art.8 della legge 21/1992, oppure siccome lui farà parte della società è soltanto una variazione che non rientra in quell'ipotesi?
Grazie
:)
LA MANCANZA DI RISPOSTA MI PREOCCUPA.........
CI RIPROVO:
Salve a tutti
Se il titolare di una licenza ncc del ns Comune costituisce con altri una società di persone, si configura l'ipotesi di trasferibilità della licenza prevista dall'art.8 della legge 21/1992, oppure siccome lui farà parte della società è soltanto una variazione che non rientra in quell'ipotesi?
Grazie
:)
[/quote]
Il caso descritto rappresenta una ipotesi di TRASFERIMENTO DI LICENZA da parte di un privato ad una società (di persone) che è soggetto giuridicamente distinto.
QUindi per queste ipotesi occorre che vi siano le condizioni dell'art. 9 della legge 21/1992 non trattandosi di conferimento in cooperativa o consorzio.
****************
Art. 7.
Figure giuridiche
1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita',
possono:
a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa
artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di
servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla
cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le
altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le
attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza o
l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza
o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente
se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 9.
Trasferibilita' delle licenze
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona
dallo stesso designata, purche' iscritta nel ruolo di cui
all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di
guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione
non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento
della prima.