DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2012
Differimento del termine ultimo dei pagamenti in scadenza nel periodo
dal 1° al 16 dicembre 2012, per favorire l'accesso, da parte dei
contribuenti interessati, al finanziamento di cui all'articolo 11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. (12A11831)
(GU n. 263 del 10-11-2012 )
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti relativi a imposte e contributi, prevedendo la
possibilita' che, in caso di differimento del pagamento non superiore
ai primi venti giorni, possa non essere applicata la maggiorazione
dello 0,40 per cento mensile;
Visto l'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, che introduce, in relazione al sisma del mese di maggio 2012,
una particolare modalita' di finanziamento a favore dei titolari di
reddito d'impresa per il pagamento dei tributi, contributi e premi
sospesi, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al
30 giugno 2013;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22
ottobre 2012, con il quale e' stato approvato il modello di
comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 11, comma 11, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Considerato che la nuova modalita' di finanziamento introdotta dal
decreto-legge n. 174 del 2012 reca specifici adempimenti connessi
all'accesso al finanziamento agevolato da parte dei contribuenti e
degli intermediari;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei
pagamenti in scadenza nel periodo dal 1°al 16 dicembre 2012 per
favorire l'accesso, da parte dei contribuenti interessati, alla
particolare disciplina di finanziamento agevolato prevista dall'art.
11 del decreto-legge n. 174 del 2012;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Termini per l'effettuazione di versamenti
per il periodo 1° dicembre-16 dicembre 2012
1. Relativamente ai soggetti che accedono al finanziamento di cui
all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il
termine ultimo per i pagamenti di tributi, contributi e premi che
scadono nel periodo compreso dal 1° al 16 dicembre 2012 e' fissato al
17 dicembre 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2012
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
11.11.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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