Le recenti modifiche alla L.R. 28/2005 hanno abrogato gli articoli 27 e 28 relativi rispettivamente agli indirizzi regionali e alla programmazione comunale. Perchè allora è stata mantenuta la necessità dell'autorizzazione per gli esercizi di vendita di giornali e riviste? Quali sono i limiti, contingenti, vincoli, come prevede l'art. 19 della L. 241/90, che non consentono la presentazione della s.c.i.a.? Fra l'altro avevo fatto un quesito alla Rete Regionale Suap al quale ho avuto risposta in data 1.6.2012 nella quale il "referente regionale" affermava che per adeguarsi alla normativa statale era prevista una revisione della normativa regionale che avrebbe sostituito l'autorizzazione con la s.c.i.a. Nel caso concreto di una prossima apertura l'Amministrazione intende applicare la norma regionale che preve il rilascio dell'autorizzazione ma non vedo quali possano essere i motivi di un possibile diniego. Cosa mi consigliate? Qualcuno ha già fatto un quesito alla Regione? Grazie.
riferimento id:8427
Le recenti modifiche alla L.R. 28/2005 hanno abrogato gli articoli 27 e 28 relativi rispettivamente agli indirizzi regionali e alla programmazione comunale. Perchè allora è stata mantenuta la necessità dell'autorizzazione per gli esercizi di vendita di giornali e riviste? Quali sono i limiti, contingenti, vincoli, come prevede l'art. 19 della L. 241/90, che non consentono la presentazione della s.c.i.a.? Fra l'altro avevo fatto un quesito alla Rete Regionale Suap al quale ho avuto risposta in data 1.6.2012 nella quale il "referente regionale" affermava che per adeguarsi alla normativa statale era prevista una revisione della normativa regionale che avrebbe sostituito l'autorizzazione con la s.c.i.a. Nel caso concreto di una prossima apertura l'Amministrazione intende applicare la norma regionale che preve il rilascio dell'autorizzazione ma non vedo quali possano essere i motivi di un possibile diniego. Cosa mi consigliate? Qualcuno ha già fatto un quesito alla Regione? Grazie.
[/quote]
1) la programmazione delle edicole non esiste dal 2006. La Regione ne ha preso atto con la modifica al Codice del Commercio
2) il venir meno della programmazione rende applicabile la SCIA a prescindere dalla previsione della normativa regionale in quanto l'art. 19 della legge 241/1990 TROVA APPLICAZIONE anche laddove la norma di settore parla di autorizzazione
3) impossibile inventarsi "scuse" per dinieghi a richieste di nuove autorizzazioni .... non è possibile.
Quindi ti consiglio di far presentare la scia!