Il divieto di integrazione postuma della motivazione di un provvedimento amministrativo
Il divieto di integrazione postuma della motivazione di un provvedimento amministrativo rappresenta un presidio essenziale dell'onere stesso di motivazione; esso, tuttavia, non ha carattere assoluto perché non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione. E' il caso degli atti di natura vincolata di cui all'art. 21-octies, L. n. 241 del 1990, oppure quello concernente la possibilità di una successiva indicazione di una fonte normativa non prima menzionata nel provvedimento, quando questa, per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore professionale.
Cons. di Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257
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