Data: 2012-11-09 05:55:20

immobili costruiti in violazione del DM 1404/68 "distanze di rispetto"Sanatoria

Gentile dott. Chiarelli,
Le espongo qui di eguito un quesito urbanistico, certo del Suo prezioso aiuto.
Ho ereditato una dozzina di pratiche urbanistiche di richiesta di concessione in sanatoria per immobili costruiti negli anni novanta, fuori dal centro abitato,adiaceni strade comunali e a distanze inferiori a quelle prescritte dal DM 1404/68, ovvero a meno di venti metri dal nastro stradale.
Le chiedo: è possibile adottare una delibera consiliare che mi autorizzi, in deroga ai dettati normativi citati prima a sanare gli illeciti di cui in premessa?. Sono stati adottati atti deliberativi[i][i][/i][/i] in epoca recente in tal senso? Nell'affermazione le chiedo come ultima cosa se è possibile averne conoscenza, al fine di uniformare l'adozione del provvedimento.
Cordiali Saluti

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Data: 2012-11-09 12:53:54

Re:immobili costruiti in violazione del DM 1404/68 "distanze di rispetto"Sanatoria

La questione è complessa ma il vincolo stradale è considerato generalmente assoluto e quindi non è possibile derogarvi nemmeno su specifica deliberazione consiliare.
Vedi:
http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_vincolo_stradale.htm

Nello specifico:

T.A.R. Toscana, Sezione III, 23 luglio 2012

Sul vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale sancito dall’art. 9 della legge n. 729 del 1961 e dal successivo D.M. 1.4.1968 n. 1404

SENTENZA N. 1347

1. Un pacifico orientamento giurisprudenziale che il Collegio non ha motivo di disattendere, ha da tempo affermato che il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale abbia carattere assoluto e prescinda dalle caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della legge n. 729 del 1961 e dal successivo D.M. 1.4.1968 n. 1404 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare un’area contigua all’arteria stradale utilizzabile in qualsiasi momento dall’Ente proprietario o gestore per l’esecuzione di lavori ivi compresi quelli di ampliamento senza limiti connessi alla presenza di costruzioni; pertanto tale distanze vanno mantenute anche con riferimento ad opere che pur rientrando nella fascia stessa, siano arretrate rispetto ad opere preesistenti qual è nel caso il muro di confine con la strada (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 30.9.2008 n. 4719). Tale principio trova applicazione per tutte le opere stabilmente realizzate sul terreno, a prescindere dalla loro tipologia, utilizzazione e dalla precarietà dei materiali utilizzati. Trattandosi di vincolo assoluto permanente e inderogabile, non occorre alcuna particolare motivazione che si faccia carico della situazione in concreto, essendo sufficiente la verifica della violazione del limite di distanza dalla strada dato che l’atto di diniego si configura come un provvedimento del tutto vincolato. Dal che consegue anche l’infondatezza del vizio di disparità di trattamento, peraltro genericamente dedotta, non potendo giustificare eventuali illegittime precedenti autorizzazioni l’adozione di un provvedimento in ripetuta violazione della legge. Neppure l’esistenza di un muro di confine fra l’opera abusiva e la fascia posta a rispetto della strada può costituire una deroga al divieto posto dalla legge posto che verificandosi la necessità anche tale muro di cinta può essere oggetto di interventi ripristinatori. Del tutto improprio e inconferente è, infine, il richiamo della legge 122 del 1989 di incentivazione dei parcheggi, prevedendo tale legge solo la deroga agli strumenti urbanistici vigenti per la realizzazione in aree urbane di parcheggi all’interno di aree pertinenziali di edifici o esterne purchè in prossimità degli stessi, senza alcuna previsione di deroga, invece, con riguardo alle fasce di rispetto stradali stabiliti dal D.M. n. 1404 del 1968 laddove i parcheggi vengano realizzati, come nel caso di specie (si veda pagina 1 del ricorso), al di fuori del centro abitato (cfr. TAR Toscana, sez. 3^, 7.6.2002 n. 1174 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).

2. Come ha più volte affermato la giurisprudenza del Consiglio di Stato dalla quale il Collegio non ha motivo di divergere (Sez. IV°, 13 luglio 2011 n.4234 e Sez. IV° 16.4.2012 n. 2185), la norma dell'art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122 consente di realizzare gratuitamente parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari solo se realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza. La predetta norma, ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è di stretta interpretazione e di rigorosa applicazione. In altre parole, la deroga per la realizzazione di autorimesse e parcheggi prevista dall'art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122, opera solo ed esclusivamente nel caso in cui i detti garage (oltre ad essere formalmente vincolati a pertinenza di singole unità immobiliari) siano totalmente realizzati al di sotto dell’originario piano naturale di campagna, senza alcuna tolleranza di sorta, mentre la realizzazione di autorimesse e parcheggi, non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra (cfr. anche Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8260; Consiglio Stato, sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070).

FATTO E DIRITTO

1) Con atto notificato e depositato ritualmente, il nominato ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, relativo al diniego di sanatoria e diffida a demolire di un manufatto adibito ad autorimessa, collocato su area ubicata fuori del perimetro dei centri abitati e ricompreso nella fascia di 20 metri a partire dal ciglio della strada comunale del Padule.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: difetto di motivazione sulla sussistenza del vincolo di inedificabilità derivante dalla fascia di rispetto di cui al D.M. 1.4.1968 n. 1404; inapplicabilità della disciplina di cui al richiamato decreto risultando il manufatto all’interno del resede dell’abitazione del ricorrente che è delimitata da un alto muro sul ciglio della strada; sanabilità comunque del manufatto per le modeste sue dimensioni non incidenti sulle esigenze di rispetto stradale; difetto di motivazione sulle esigenze di interesse pubblico prevalenti; mancanza del parere di competenza della C.E.; insussistenza di un pregiudizio alla circolazione stradale; disparità di trattamento; esistenza collegamento con esigenze unità abitativa con vincolo pertinenziale ex lege 122 del 1989 che è suscettibile di valutazione in caso di ampliamento della sede stradale.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con decreto n. 627 dell’11.8.2011 il ricorso è stato dichiarato perento ai sensi dell’art. 1 dell’all. 3 al d.lgs 2.7.2010 n. 104, ma a seguito della presentazione di una rituale istanza il predetto atto è stato revocato con decreto n. 1447 del 10.11.2011.
2) Il ricorso è infondato nei quattro motivi dedotti che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione nei vari profili esposti.
Si premette che i presupposti in fatto sono chiaramente esposti nel ricorso ed è incontestato, quindi che il manufatto per il quale è stata negata la sanatoria edilizia rientri nella fascia di protezione stradale.
Tanto premesso va detto che un pacifico orientamento giurisprudenziale che il Collegio non ha motivo di disattendere, ha da tempo affermato che il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale abbia carattere assoluto e prescinda dalle caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della legge n. 729 del 1961 e dal successivo D.M. 1.4.1968 n. 1404 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare un’area contigua all’arteria stradale utilizzabile in qualsiasi momento dall’Ente proprietario o gestore per l’esecuzione di lavori ivi compresi quelli di ampliamento senza limiti connessi alla presenza di costruzioni; pertanto tale distanze vanno mantenute anche con riferimento ad opere che pur rientrando nella fascia stessa, siano arretrate rispetto ad opere preesistenti qual è nel caso il muro di confine con la strada (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 30.9.2008 n. 4719).
Tale principio trova applicazione per tutte le opere stabilmente realizzate sul terreno, a prescindere dalla loro tipologia, utilizzazione e dalla precarietà dei materiali utilizzati.
Trattandosi di vincolo assoluto permanente e inderogabile, non occorre alcuna particolare motivazione che si faccia carico della situazione in concreto, essendo sufficiente la verifica della violazione del limite di distanza dalla strada dato che l’atto di diniego si configura come un provvedimento del tutto vincolato. Dal che consegue anche l’infondatezza del vizio di disparità di trattamento, peraltro genericamente dedotta, non potendo giustificare eventuali illegittime precedenti autorizzazioni l’adozione di un provvedimento in ripetuta violazione della legge.
Neppure l’esistenza di un muro di confine fra l’opera abusiva e la fascia posta a rispetto della strada può costituire una deroga al divieto posto dalla legge posto che verificandosi la necessità anche tale muro di cinta può essere oggetto di interventi ripristinatori.
La circostanza che dalla data di realizzazione dell’opera il Comune non abbia adottato alcun provvedimento repressivo non costituisce legittimo affidamento al mantenimento del manufatto abusivo né impedimento per l’Amministrazione al ripristino della legalità in occasione dell’esame della domanda di sanatoria.
Quanto alla mancanza del parere della C.E., va detto che l’orientamento costante dei giudici amministrativi è nel senso che la specialità del procedimento di condono edilizio, rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare, e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio ma, tutt'al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei numerosi presupposti e delle condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 3.8.2010 n. 5156).
Del tutto improprio e inconferente è, infine, il richiamo della legge 122 del 1989 di incentivazione dei parcheggi, prevedendo tale legge solo la deroga agli strumenti urbanistici vigenti per la realizzazione in aree urbane di parcheggi all’interno di aree pertinenziali di edifici o esterne purchè in prossimità degli stessi, senza alcuna previsione di deroga, invece, con riguardo alle fasce di rispetto stradali stabiliti dal D.M. n. 1404 del 1968 laddove i parcheggi vengano realizzati, come nel caso di specie (si veda pagina 1 del ricorso), al di fuori del centro abitato (cfr. TAR Toscana, sez. 3^, 7.6.2002 n. 1174 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Inoltre è da aggiungere che, come ha più volte affermato la giurisprudenza del Consiglio di Stato dalla quale il Collegio non ha motivo di divergere (Sez. IV°, 13 luglio 2011 n.4234 e Sez. IV° 16.4.2012 n. 2185), la norma dell'art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122 consente di realizzare gratuitamente parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari solo se realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza. La predetta norma, ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è di stretta interpretazione e di rigorosa applicazione. In altre parole, la deroga per la realizzazione di autorimesse e parcheggi prevista dall'art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122, opera solo ed esclusivamente nel caso in cui i detti garage (oltre ad essere formalmente vincolati a pertinenza di singole unità immobiliari) siano totalmente realizzati al di sotto dell’originario piano naturale di campagna, senza alcuna tolleranza di sorta, mentre la realizzazione di autorimesse e parcheggi, non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra (cfr. anche Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8260; Consiglio Stato, sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070).
Non resta che respingere il ricorso, nulla stabilendo sulle spese per la mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore
Eleonora Di Santo, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere

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