Commercio su AAPP: illegittimi criteri che privilegino i RESIDENTI
Consiglio di Stato, Sez. V, Decisione 2014 del 1/4/2011
N. 02014/2011REG.PROV.COLL.
N. 05730/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5730 del 1999, proposto da:
Massa Umberto, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Sassani, con domicilio eletto presso Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre 3;
contro
Comune di Calitri;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO n. 00233/1998, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIO AMBULANTE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e udito per le parti l’avvocato Sassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 233/1998 il Tar per la Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso proposto dal signor Umberto Massa avverso il provvedimento del 22.2.1991, con cui il sindaco del comune di Calitri ha approvato il calendario del commercio ambulante su area pubblica, limitando a due giovedì al mese le giornate assegnate al ricorrente.
Umberto Massa ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Il comune di Calitri, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 1891/1999 questa Sezione ha accolto la istanza di sospensione dell’impugnata sentenza, al fine di consentire al ricorrente la svolgimento dell’attività almeno una volta alla settimana.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione di una limitazione all’attività di commercio ambulante svolta dal ricorrente, introdotta dal sindaco del comune di Calitri in sede di approvazione del calendario del commercio ambulante su area pubblica.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la limitazione delle giornate assegnate al ricorrente a soli due giovedì al mese costituiva attuazione di un criterio generale contenuto nel non impugnato piano di adeguamento e sviluppo della rete commerciale e consistente nella assegnata priorità per l’occupazione degli spazi agli ambulanti residenti nel comune di Calitri.
L’appellante contesta tale statuizione e deduce i vizi dell’incompetenza del sindaco, dell’assenza di un parere della apposita commissione comunale e della illegittimità del criterio applicato.
Tale ultima e assorbente censura è fondata.
In primo luogo, si rileva come l’impugnato provvedimento limitativo delle giornate assegnate al ricorrente non contenga alcuna motivazione e che, di conseguenza, non vi era alcun onere per il ricorrente di impugnare tempestivamente il (non richiamato) piano di adeguamento e sviluppo della rete commerciale, che peraltro conteneva un criterio del tutto generico di priorità per gli ambulanti residenti nel comune di Calitri, rispetto al quale l’impugnata limitazione non costituisce attuazione di carattere vincolato.
Deve aggiungersi che il Tar aveva in effetti disposto – con decisione interlocutoria – l’acquisizione dei regolamenti comunali e dei criteri di assegnazione dei posteggi; la mancata esecuzione dell’ordine istruttorio non è stata, tuttavia, valutata dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 116 c.p.c., come invece avrebbe dovuto avvenire.
Infine, anche volendo ritenere acquisito che il motivo della limitazione risieda effettivamente nella finalità di privilegiare gli ambulanti residenti del comune, tale ragione è chiaramente discriminatoria in quanto avente una finalità protezionistica, che, oltre a contrastare con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica, esula dagli interessi pubblici che l’amministrazione comunale deve valutare in sede di approvazione del calendario del commercio ambulante su area pubblica.
3. In conclusione il ricorso in appello deve essere accolto con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.
Alla soccombenza seguono le spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado, annullando il provvedimento impugnato.
Condanna il comune di Calitri alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
Francesca Quadri, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/1999/199905730/Provvedimenti/201102014_11.XML