Chiedo cortesemente se è l'allegata attestazione può essere ritenuta valida quale requisito professionale per la vendita di alimentari.
Grazie
A mio avviso sì, in quanto le categorie sono relative al settore alimentare.
riferimento id:8304Mentre scrivevo il poema il dott. Valenti ha dato una risposta più concisa e diretta ... io pubblico ugualmente ... tanto per approfondire.
L'art. 20 comma 6 della R.L. 6/2010 non prende in considerazione il REC come uno dei requisiti professionali idonei allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita.
A livello nazionale c'è però la risoluzione n. 61559 del 31 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico che dice, sostanzialmente, che essendo abrogato l'art. 5 comma 5 della D. Lgs 114/98 ad opera dell'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 56/2010 è decaduto anche il limite temporale di validità del REC ammettendo quindi la possibilità di considerare il REC come requisito idoneo alla somministrazione di alimenti e bevande e di vendita.
Allego la risoluzione che è sicuramente più chiara di me.