Il SUAP di Campiglia Marittima ha chiesto alla Regione Toscana un chiarimento in merito all'applicabilità del termine di tre anni per l'adeguamento delle piscine esistenti, oltre che per i requisiti strutturali, anche per la presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui si attesta lo svolgimento dell'attività di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici, in seguito alla pubblicazione della LRT n.10/2011. Quella che segue è la risposta del Servizio Igiene Pubblica della Regione Toscana: "Sul BURT N° 12 del 23-03-20100 è stata pubblicata la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011, gli
articoli che riguardano le modifiche alla LRT 8/2006 sono i seguenti:
- 40 - modifiche all´art. 13 della LRT 8/2006 - (SUAP)
- 41 - modifiche all´art. 14 della LRT 8/2006 - (SUAP)
- 42 - modifiche all´art. 19 della LRT 8/2006 - in particolare vi è la modifica al
comma 1: le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento si
adeguano alle disposizioni di legge entro il termine di tre anni dalla data di entrata in
vigore del regolamento e dell' abrogazione del comma 2 dell´art. 19.
Si ricorda che l'articolo 19 della legge 8/2006 è una norma transitoria per le piscine
natatorie in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento 23/R, ed è inerente
agli adempimenti relativi agli aspetti strutturali.
Cosa è cambiato dell'art. 19:
1) art.19 LR 8/2006 comma 1-le piscine natatorie esistenti sono quelle a far data
dall'entrata in vigore del regolamento 23/R (20/03/2011), ed è stato eliminato il passaggio di richiesta di ulteriore anno di proroga, tramite specifica richiesta al comune, e gli adeguamenti previsti devono avvenire entro il 20/03/2013.
2) art.19 comma 2- è stata abrogata la disposizione inerente la comunicazione al
comune dell'avvenuto adeguamento.
Le disposizioni della legge regionale 8/2006 e del regolamento 23/R si applicano a
regime per tutte le piscine aperte al pubblico e ad uso collettivo della Toscana.
Pertanto la norma transitoria di cui all'art.52 del regolamento 23/R dava la possibilità a coloro che già svolgevano le funzioni di responsabile della piscina e dell'addetto agli impianti tecnologici alla data di entrata in vigore del regolamento citato, pur senza i titoli previsti dall'art.47, di presentare al comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attestano le funzioni entro il 20/03/2011. Tale dichiarazione permette di effettuare i percorsi formativi di durata inferiore. Cordiali Saluti. Rosanna La Vecchia".
Voi cosa ne pensate?