Data: 2012-11-05 05:41:56

Trattamenti massofisioterapici - Esenzione

Trattamenti massofisioterapici - Esenzione
L’esenzione Iva relativa alle prestazioni sanitarie, prevista dall’articolo 10, n. 18), del Dpr 633/1972, può essere applicata dal massofisioterapista soltanto se ha acquisito il titolo con un corso triennale ed entro il 17 marzo 1999, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 42/2002, che ha dettato disposizioni in materia di professioni sanitarie.
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/RISx96exdelx17x10x12.pdf

riferimento id:8243

Data: 2013-04-13 06:04:31

Re:Trattamenti massofisioterapici - Esenzione

Fisioterapista e Fisiatra: differenze per CdS 5/4/2013

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12126.new#new

riferimento id:8243

Data: 2014-09-08 08:20:15

Re:Trattamenti massofisioterapici - Esenzione

MASSOFISIOTERAPISTI: PER L’ESENZIONE “OCCHIO” ALLA DATA DEL DIPLOMA
Richiamando precedenti risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 70/2007 e n. 96/2012), la CTP lombarda ha precisato come del regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, non possono beneficiarne i massofisioterapisti in possesso di titolo formativo di durata biennale conseguito prima del 17 Marzo 1999, corrispondente alla data di entrata in vigore della Legge n. 42/99, che ha equiparato i diplomi di massofisioterapia triennali alle lauree in fisioterapia di durata triennale.


http://www.fiscoediritto.it/ctp/massofisioterapisti-per-lesenzione-occhio-alla-data-del-diploma/

riferimento id:8243
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