Buongiorno,
questa volta abbiamo proprio bisogno del vostro aiuto:
ci hanno chiesto di aprire un sexy shop in un locale dove già esiste uno o più distributori automatici e noleggio di dvd.
Ci chiediamo quanto segue:
il distributore automatico ha accesso 24h su 24, mentre il sexy shop lo inquadreremmo come esercizio di vicinato settore non alimentare; il locale deve quindi avere una separazione?
secondo problema: da quello che sappiamo al distributore possono accedere tutti, mentre al sexy shop no. ci puoi dare le indicazioni della normativa di riferimento? art. 528 c.p. e poi?
terzo problema: poichè il ns. piano del commercio non prevede nulla, possiamo comunque richedergli come requisito il rispetto di determinate distanze da scuole, chiese, luoghi di culto, ecc. (atto del sindaco come massima autorità di P.S.?).
Vi ringraziamo tantissimo :D
Manuela e Angela - SUAP S.Maria a Monte
Ciao,
un sexy shop è un esercizio commerciale di vendita al dettaglio del settore non alimentare (generalmente) ma potrebbe avere prodotti alimentari.
In ogni caso la disciplina è quella ORDINARIA (SCIA di vicinato e notifica sanitaria se del caso).
L'esercizio ben può aprire all'interno di un noleggio, rispettando ovviamente gli orari degli esercizi di vicinato (dopo le 22 il negozio chiude e potrà rimanere aperto solo il noleggio).
Può il Comune limitare tali tipologie.
Alcuni Comune lo hanno fatto nel regolamento del commercio (vedi qui: Al fine di riqualificare la rete distributiva, di rivitalizzare e salvaguardare il tessuto economico, sociale e culturale del centro storico e come strumento a sostegno per la conservazione delle proprie caratteristiche e delle attività tradizionalmente in esse esercitate viene fatto divieto di aperture all’interno della zona A del P.R.G. (Centro storico) di esercizi di vendita con prevalenza “articoli erotici per sexy shop”. Inoltre viene fatto divieto di apertura di esercizi di vendita con prevalenza “onoranze funebre” nelle aree pedonale istituite con appositi atti deliberativi dalla Giunta Comunale. - EROS e THANATOS si direbbe!!! http://www.comune.pisa.it/att-economiche/leggi/reg2.htm)
Altre amministrazioni vi hanno provato con ordinanza: http://www3.varesenews.it/saronno_tradate/articolo.php?id=193458
SEGNALO TUTTAVIA la recente sentenza della CORTE COSTITUZIONALE (http://www.omniavis.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1729:stop-alle-ordinanze-dei-sindaci-non-contingibili-ed-urgenti-corte-cost-1152011&catid=111:news-in-evidenza&Itemid=526) che ha abrogato l'art. 54 nella parte in cui prevede poteri di ordinanza del sindaco a carattere non contingibile.
PARERE PERSONALE: se un esercizio vende prodotti non vietati dalla legge è IPOCRITA in primo luogo, ed ILLEGITTIMO in secondo luogo creare ostacoli alla commercializzazione di tali prodotti.
Tuttavia capisco la pressione di certi amministratori, soprattutto in periodo elettorale, anche se, come detto ... gli spunti per bloccare o limitare (distanza da presunti luoghi sensibili) sono veramente pochi.
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Per la CASSAZIONE il giudice di merito potrebbe risolvere in contratti di affitto per la trasformazione da noleggio DVD a sexy shop come nel caso:
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto razionalmente e congruamente motivata la considerazione della gravità dell'inadempimento di un contratto di locazione consistita nell'aver adibito il locale contrattualmente destinato al commercio di audiovisivi a "sexy shop" in cui venivano vendute cassette pornografiche. In particolare, la Corte ha escluso la sindacabilità delle valutazioni sul disvalore etico e sociale dell'attività svolta e sulle conseguenze negative sul valore commerciale dell'immobile, trattandosi di considerazioni argomentate logicamente e basate sul comune sentire e sulle comuni regole di esperienza). (Rigetta, App. Torino, 19 Dicembre 2001)
Cass. civ. Sez. III, 28-06-2006, n. 14974 (rv. 593040)
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il TRIBUNALE DI BERGAMO invece ha ritenuto insindacabile l'esercizio di tale attività
L'utilizzazione quale "sexy shop" di una porzione immobiliare sita nel cortile interno di uno stabile condominiale non comporta di per sè una destinazione suscettibile di arrecare molestie o fastidi pregiudizievoli per il condominio o per i singoli condomini.
Trib. Bergamo, 13-06-1997
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GRAZIE GRAZIE GRAZIE!!!! :-*
riferimento id:824Illegittimi i divieti assoluti di sexy shop in centro
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19482.new#new