per una nuova attività di stireria,si chiedono informazioni per quanto riguarda la SCIA, ora controllando con la camera di commercio di Monza, mi accorgo che questa attività è ritenuta attività libera:
http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=329&lettera=S&carica=la
quindi visto che l’attività non ha nemmeno dipendenti, la Scia non va presentata?
grazie
anche se l'esercizio dell'attività non comporta il possesso di particolari requisiti la scia va comunque presentata. trattasi di attività artigianale di servizio con sede operativa con accesso al pubblico. la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile (solitamente, secondo le norme locali vigenti, attrezzature artigianali, terziarie o di servizio).
riferimento id:8190peccato che la confartigianato e cciaa di milano dice che è attività libera perciò non va fatta la scia
riferimento id:8190[i]Legge 22 febbraio 2006, n. 84
"Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia"
Art. 2.
(Definizione dell'attività e idoneità professionale)
1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, [b]di stireria[/b], di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.[/i]
Prima dell'inizio dell'attività il titolare deve inoltre effettuare la comunicazione per attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante per l’esercizio delle attività in deroga di cui art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006, in applicazione della DGR 29/10/2001 n° 7/6631 (provincia e comune). L' adempimento va dichiarato nella SCIA.
L'attività di stireria rientra a tutti gli effetti nelle indicazioni dell'art. 2 del D.P.R. 160/2010 e dellart. 19 della L. 241/90.
Sottoscrivo in toto quanto detto da Donato evidenziando che già all'art. 1 del D. Lgs. 59/2010 si affermava che l'attività di tintolavanderia rientrante nella legge 84/2006 si attivasse tramite dichiarazione di inzio attività (ora SCIA).
infatti non ho detto tintolavanderia ma stireria
[quote]peccato che la confartigianato e cciaa di milano dice che è attività libera perciò non va fatta la scia[/quote]
A mio avviso è attività soggetta a SCIA in quanto, come ha detto giustamente Donato, attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006) e quindi rientrante nelle attività soggette all'ex Nulla Osta.
Inoltre, se soggetta come credo a pratica camerale, è contestuale.
Nè la Confartigianato nè la locale CCIAA possono dire se è o meno di competenza del SUAP... come al SUAP non compete dire se è soggetta ad adempimento camerale.
Rispondo a Franca evidenziando che ho usato la locuzione tintolavanderia, e non stireria, solo perché omnicomprensiva delle attività elencate nell'art. 2 L. 84/2006.
riferimento id:8190COME RIPETO LA CCIAA HA DETTO CHE NON CI SONO PRESUPPOSTI PER DEFINIRLA COME TINTOLAVANDERIA VISTO CHE NON SCARICA NULLA NE IN ACQUA CHE NELL'ARIA
riferimento id:8190[quote]COME RIPETO LA CCIAA HA DETTO CHE NON CI SONO PRESUPPOSTI PER DEFINIRLA COME TINTOLAVANDERIA VISTO CHE NON SCARICA NULLA NE IN ACQUA CHE NELL'ARIA[/quote]
Nessuno dice che sia una tintolavanderia con ciclo completo.
Ma da questo a dire che non sia soggetta a SCIA ex NOEA c'è ne passa.
Infatti sono attivitá soggette alla comunicazione ex art. 272 del d.lgs. 152/2006 e SMI.
Ribadisco: la CCIAA non può a mio avviso dire se éo meno soggetta a SCIA di competenza SUAP.
D.lgs 152/2006
ALLEGATI ALLA PARTE V
Allegato IV
Impianti e attività in deroga
Parte I
Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1.
1. Elenco degli impianti e delle attività:
[...]
i) Stirerie.
visto che le attività di tintolavanderia sono soggette all'articolo 28 del tulps nel momento in cui si dedicano al lavoggio delle uniformi militari con segni identificativi, presumo che siano soggette anche le stirerie, giusto?
riferimento id:8190Dalla lettura dell'art. 28 qualche dubbio permane.
Ma la circolare della Prefettura di Cagliari del 2006 che ti allego (pagina 6) è chiara.
e dunque mando i vigili?
riferimento id:8190e i vigili che vanno a fare? a farsi stirare la divisa ai sensi dell'art. 28 del tulps?
riferimento id:8190grrr com'è tutto complicato ora ho inviato il documento ricevuto dall'intestario della stireria che comunia solamente che l'attività non a rilevanza d'nquinamento e la Asl e L'Arpa mi dicono che non interessa che non devono essere inviate
riferimento id:8190La comunicazione di emissioni poco significative è di sola competenza comunale (a differenza del ridotto inquinamento e dell'aut. in via generale), quindi non va inviata ad ARPA.
ASL ha competenza solo se ci sono più di 3 addetti (come era per il vecchio NOIA)
se può aiutare, ecco una nota dip. ARPA BS
riferimento id:8190