Salve,
sono uno studente di Ing. Gestionale, all'interno di un progetto che sto realizzando mi è stato richiesto di elencare tutti i vincoli di legge che deve rispettare una lavanderia industriale che fornisce servizio di lavanolo al settore alberghiero e della ristorazione. Il problema è che non ho alcuna conoscenza di questo settore e le info sono un po' confuse. Chiaramente suppongo che un'attività di questo tipo dovrà rispettare il D.Lgs 152/06 sugli scarichi in acqua e in atmosfera e il D.Lgs 81/08 sulla sicurezza. Ho visto che esiste una legge (la 84/06) che regolamenta l'attività delle "tintolavanderie", la domanda è: una lavanderia industriale che lava esclusivamente ad acqua e non a secco rientra in questa categoria e quindi è sottoposta alla legge 84.
Inoltre se suppongo che la lavanderia non sia dotata di depuratore privato ma conferisca le acque reflue ad un vicino depuratore, è comunque tenuta a rispettare i parametri del D.Lgs 152?
Infine quali altre sono le leggi che tale tipo di azienda deve rispettare?
L'attività di lavanderia industriale rientra nella disciplina delle tintolavanderie ovvero è soggetta alla legge 84/2006. La stessa, anche se lava esclusivamente ad acqua, utilizza comunque solventi per cui deve essere autorizzata agli scarichi idrici qualificati come acque reflue industriali e alle emissioni in atmosfera con procedimento semplificato disciplinato dall'art. 269 del D. Lg. 152/06.
Deve altresì rispettare le norme urbanistiche ed igienico sanitarie locali e naturalmente la disciplina di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'attivazione di una lavanderia si effettua con Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90. Un ultimo aspetto, relativo alla idoneità professionale, è stato affrontato in sede di modifica apportata alla legge 84/2006, per effetto dell'art. 79 del D. Lgs. n. 59/2010, che oltre a ridurre in misura consistente (da 1.200 a 450 ore) la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale ha operato una netta semplificazione nel prevedere che le Regioni dovranno stabilire i contenuti tecnico-culturali dei programmi nell'intento di consentire a queste ultime un più rapido intervento attuativo, chiarendo infine che non si applica l'articolo 2 della legge alle lavanderie a gettone.
Grazie mille!!!
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