Buongiorno
Sottopongo alla Vs commento il seguente quesito.
Con il fine di regolamentare l'attività di vendita ed offrire ai consumatori un servizio equilibrato , un Comune lombardo , con proprio regolamento , ormai datato , determina la tipologia delle merci da porre in vendita in un posteggio mercatale ?
Mi riferisco non alla distinzione tra settore merceologio alimentare e non alimentare , ma all'obbligo di attenersi strettamente ad una tipologia di merce , es casalinghi , scarpe , abbigliamento , giocattoli , libri , etc.
In particolare , in caso di sub ingresso viene limitata la possibilità di porre in vendita tutte le merci comprese nell'autorizzazione posseduta dal subentrante .
Non vi sembra un limitazione dell'attività d'impresa ?
Quali sono i riferimenti normativi di riferimento ?
Grazie
Buongiorno
Sottopongo alla Vs commento il seguente quesito.
Con il fine di regolamentare l'attività di vendita ed offrire ai consumatori un servizio equilibrato , un Comune lombardo , con proprio regolamento , ormai datato , determina la tipologia delle merci da porre in vendita in un posteggio mercatale ?
Mi riferisco non alla distinzione tra settore merceologio alimentare e non alimentare , ma all'obbligo di attenersi strettamente ad una tipologia di merce , es casalinghi , scarpe , abbigliamento , giocattoli , libri , etc.
In particolare , in caso di sub ingresso viene limitata la possibilità di porre in vendita tutte le merci comprese nell'autorizzazione posseduta dal subentrante .
Non vi sembra un limitazione dell'attività d'impresa ?
Quali sono i riferimenti normativi di riferimento ?
Grazie
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Ciao,
ti fornisco sinteticamente il mio pensiero sull'argomento che ho espressi negli anni in numerose risposte ad analoghi quesiti:
1) in via generale è LEGITTIMO il comportamento del Comune che definisce puntualmente e dettagliatamente le tipologie di prodotti che si possono commercializzare nei vari posteggi.
Perchè? perchè il Comune è "proprietario" del bene pubblico che dà in concessione e su questo NON OPERANO le norme di liberalizzazioni ma il concessionario è tenuto a gestire il bene conformemente alle indicazioni del proprietario.
2) tuttavia il Comune per concedere l'area adotta comunque un atto pubblico (e non un atto contrattuale di natura privatistica) e quindi deve attenersi ai criteri di:
a) logicitià (non posso certo importi di vendere solo scarpe rosse di numero 43)
b) ragionevolezza (non avrebbe senso farti vendere cavolfiori, pile e biciclette
c) proporzionalità (eventuali limiti alla vendita di prodotti devono essere proporzionali ed adeguati all'interesse da tutelare)
d) parità di trattamento (non posso vietare a te di vendere prodotti che consento siano venduti da tutti gli altri)
In questo senso il Comune deve MOTIVARE BENE le ragioni che lo spingono a delimitare le tipologie merceologiche.
Normalmente lo si fa per valorizzare prodotti locali o per evitare mercati di "cianfrusaglie" ecc....
Se scritto bene il regolamento regge ..... altrimenti è illegittimo per violazione dei citati principi.