Data: 2012-10-31 09:46:44

Imposta comunale sulla pubblicità

Corte di Cassazione Civile 28/9/2012 n. 16565
(Omissis)

FATTO
Con sentenza n. 20/36/05, depositata il 15.4.2005 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla MG Advertising s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione, oltre 30 giorni dalla spedizione del ricorso, nella segreteria della Commissione, proposto dalla società avverso numerosi avvisi di accertamento, relativi all’imposta di pubblicità relativa all’anno 1997, liquidata in base all’applicazione delle tariffe ordinaria su base annua, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 1.
La MG Advertising s.r.l. Impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) difetto e contraddittorietà di motivazione, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 e inammissibilità sia del ricorso in primo grado che in appello per incapacità processuale del Comune di Roma, atti sottoscritti dal Dirigente non titolare del servizio affissioni/pubblicità e non dal Sindaco cui è affidata la rappresentanza in giudizio del Comune; b) e c) difetto e contraddittorietà di motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149c.p.c. e del D.Lgs. n. 545 del 1992, artt. 20 e 22 ritenendo legittima la costituzione nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’atto e non dalla spedizione; d) difetto di motivazione in ordine all’eccepito vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, carenti anche degli elementi essenziali, quali la firma del soggetto emittente, riproponendo l e medesime questioni già formulate con l’atto di appello.
Il Comune di Roma si è costituito nel giudizio di legittimità con controricorso La ricorrente presentava memoria. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.5.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la irritualità della documentazione presentata in udienza ex art. 372c.p.c..
Con riferimento alla possibile definizione agevolata della lite ai sensi della Dec. G.C. 9 febbraio 2009, n. 15, l’art. 5, comma 3, delibera cit. prevede che ai fini della conclusione del procedimento giurisdizionale, al termine della durata della sospensione e nelle ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, la parte che originariamente ha proposto la controversia sarà tenuta a presentare avanti la competente Commissione tributaria (e quindi anche davanti alla Corte di Cassazione ove il relativo ricorso risulti pendente, l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, debitamente sottoiscritta dalla controparte per accettazione della richiesta di compensazione delle spese dei giudizio. Tale adempimento non risulta adempiuto dalla ricorrente. Nè, allo stato, risulta perfezionata alcuna definizione agevolata anche alla luce della circolare del Dipartimento regolazione e affissione pubblicità 30.4.2012.
1. Col primo motivo di ricorso si lamenta la mancanza del potere rappresentativo da parte del Sindaco di Roma allorchè non sia previamente autorizzato ad agire in giudizio da parte della Giunta: il rilievo sollevato dalla società contribuente non ha pregio alla luce del principio ormai pacifico - dopo l’intervento delle SS.UU. (Cass. 12868/05) - che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente (mancante nel caso del Comune di Roma), l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del Sindaco. Quest’ultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della Giunta municipal e, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5^ della Parte 2^ della Costituzione dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, nonchè di quelle introdotte dalla L. n. 131 del 2003, con ripercussioni anche sull’impianto del D.Lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 50 indica il Sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell’ente (ex multisCass. 21330/06). Questa Corte, inoltre, ha già statuito che il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il comma 3, art. 11, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale fig ura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2, art. 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali (Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 20703/2009;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007). 2. Sono fondati il secondo e terzo motivo relativi alla determinazione del dies a quo per la costituzione in giudizio del ricorrente. Al riguardo si deve tener presente che, per effetto di una serie di pronunce della Corte costituzionale (23 gennaio 2004, n. 28; 12 marzo 2004, n. 97; 18 marzo 2004, n. 98; 2 aprile 2004, n. 107; 28 aprile 2004, a 132;
25 maggio 2004, n. 153), vige il principio del doppio momento perfezionativo della notificazione indiretta, in applicazione del quale il problema della determinazione del fatto impeditivo della decadenza, per colui che richiede notificazione, è risolto attraverso la sua individuazione nella consegna del documento da notificare all’ufficio postale.
L’innovazione giurisprudenziale apre, tuttavia, altri problemi, tra i quali anche quello che viene ora proposto a questa Corte con il ricorso in esame: se il ricorrente, il quale debba svolgere una determinata attività processuale (il deposito del ricorso) entro un ulteriore termine decadenziale decorrente dalla notificazione del ricorso: a) debba computarlo utilizzando solo il momento della consegna all’ufficiale notificante, o b) solo il momento della ricezione da parte del destinatario, o c) se possa utilizzare entrambi. La prima soluzione è quella adottata dalla Commissione tributaria regionale; la seconda è quella sostenuta dalla ricorrente per Cassazione e la terza è quella che, con riguardo al processo di esecuzione, è stata sostenuta dalla Corte costituzionale con la sentenza 2 aprile 2004, n. 107, che si sostanzia in un prolungame nto del termine di un periodo pari alla differenza cronologica tra momento della ricezione e momento della spedizione. Si tratta, dunque, di stabilire se le speciali regole dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sottraggano, ex art. 1, comma 2 dello stesso atto normativo, il processo tributario all’applicazione del corollario, dedotto per il processo civile dalla sentenza della Corte costituzionale 2 aprile 2004, n. 107, al principio della duplicità della perfezione del procedimento notificatorio.
Per quanto interessa la controversia in esame, si deve tener presente che è stabilito in generale per le notificazioni nel processo tributario e, quindi, anche per il ricorso di primo grado, che: a) “Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell’art. 137c.p.c., e segg....” (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 2); b) “Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento...” (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, prima ipotesi); c) “Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16” (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 1); d) “Qualunque ... notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizio ne” (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5, n. 1), e, in particolare; e) quando la spedizione del ricorso sia fatta a mezzo posta, “il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione...” (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2, n. 2); f) “Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della Commissione tributaria adita, copia del ricorso... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta., di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale” (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1); g) “i termini che hanno inizio dalla notificazione...decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5).
Occorre ricondurre ad unitarietà, in mancanza di normative contrastanti, i principi e gli effetti in tema di notificazione sia che la stessa avvenga a mezzo posta, sia a mezzo ufficiale giudiziario.
In tale ultimo caso la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, con quello della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, in base al principio, ormai immanente nell’ordinamento processuale civile e normativizzato nell’art. 149 cod. proc. civ., u.c., secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende realizzata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, ancorchè gli effetti siano comunque subordinati alla conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, e cioè al perfezionamento del procedimento. Trattasi di una “fictio” di carattere eccezionale, finalizzata ad evitare che un eventuale disservizio postale possa comportare per il notificante u na decadenza incolpevole), non estensibile in via analogica e non invocabile laddove non si riscontri la funzione che ne ha determinato la genesi, posto che nell’art. 16 citato non si afferma che la notificazione si perfeziona al momento della spedizione, bensì che essa “si considera effettuata” in tale momento e nell’art. 20 citato non si afferma che il ricorso è proposto al momento della spedizione, bensì che esso “s’intende proposto” in tale momento.
Diversa valutazione va fatta per la decorrenza dei termini stabiliti per il deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione da parte del notificante.
L’art. 22 del rito tributario prescrive che la costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso che, invece, decorrono dalla ricezione del plico da parte dell’ufficio finanziario e non da quella della spedizione e ciò per un triplice ordine di considerazioni: 1) il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, assegna, per la costituzione della parte ricorrente, il termine generico di trenta giorni dalla proposizione del ricorso; b) l’art. 16 D.Lgs. cit. stabilisce che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto; c) l’art. 20 D.Lgs. cit. contempla la data di spedizione al solo fine di considerare tempestivo il ricorso che sia spedito entro il termine per impugnare;
Nella giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte si sono manifestati due orientamenti contrastanti in ordine alla decorrenza del “dies a quo” per la costituzione in giudizio individuato sia dalla data di spedizione del ricorso (cfr. sentenza n. 20262 del 14/10/2004, in Foro it. 2005, 1^, 85, “il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola d i cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, secondo periodo (il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto e che trova applicazione, fra l’altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario” cfr. per tale orientamento anche Cass. n. 14246 del 19/06/2007 in Riv. giur. trib., 2007, 1035) e Cass. n. 1025 del 18/01/2008), sia dalla sua ricezione (Cassn. 12185 del 15/05/2008, in Foro it. 2008, 1^, 2849; Riv. giur. trib., 2008, 677; 2^ Fisco, 2008, 4198, “qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev’essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del de stinatario:la regola, desumibile dall’art. 16, u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario”).
Il più recente orientamento è stato condiviso dall’ultima giurisprudenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9173 del 21/04/2011, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12185 del 15/05/2008).
La normativa di settore prevede che il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto (art. 16, comma 5).
La regola, desumibile dall’art. 16, u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce, come già evidenziato, ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12185 del 15/05/2008). Alla luce di tali considerazioni il termine di trenta giorni fissato dall’art. 22 per la costituzione i n giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione - per tale dovendosi intendere la notificazione- del ricorso, cioè dalla data di recapito postale dell’atto al destinatario,o alla ricezione del plico da parte dell’Ufficiale giudiziario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione dell’amministrazione resistente (art. 23, comma 1).
Anche se ai fini della costituzione dell’attore, l’art. 22 non parla del deposito dell’avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ciò significa soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d’inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale. Non v’è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite l’ufficiale giudiziario (come invece fa l’orientamento che s’ispira al “precedente” del 2004), atteso che in quest’ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato “l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137c.p.c., e segg..
Deve pertanto ritenersi che anche nei processo tributario il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (cfr., nel processo civile, Cass. Sez. 3, n. 9329 del 20/04/2010).
Ancorare il termine iniziale di deposito del ricorso alla spedizione e non alla ricezione del ricorso imporrebbe alla parte, tra l’altro, (anche se non applicabile rationetemporis al presente giudizio), il pagamento del contributo unificato, con l’atto di costituzione, prima ancora di sapere dell’esito della notificazione che potrebbe anche non essere andata a buon fine o l’instaurazione di un giudizio nullo, con conseguenze sulle regolamentazione delle spese, a carico del ricorrente che dovrebbe comunque depositare il ricorso in Commissione senza essere consapevole della intervenuta notifica del ricorso.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso tributario notificato a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente”. L’ultimo motivo rimane assorbito La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata e rinviata, anche per l’accertamento della ritualità della costituzione in giudizio del ricorrente,oltre che per l’esame degli altri motivi di ricorso, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo, assorbito il quarto, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
(Omissis)

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