L'art. 26 comma 2 sel D.Lgs. 114/98 vieta l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita
all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Non sono riuscito a trovare alcuna norma della regione Calabria che,in deroga a questo obbligo, consenta all'orafo di esercitare congiuntamente il dettaglio e l'ingrosso. puo darsi che esista qualche norma speciale?
L'art. 26 comma 2 sel D.Lgs. 114/98 vieta l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita
all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Non sono riuscito a trovare alcuna norma della regione Calabria che,in deroga a questo obbligo, consenta all'orafo di esercitare congiuntamente il dettaglio e l'ingrosso. puo darsi che esista qualche norma speciale?
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La disposizione sul divieto di esercizio congiunto è IMPLICITAMENTE ABROGATA dal Dlgs 59/2010 che prevede la nuova disciplina sulla MULDISCIPLINARIETA' che, come detto in altre risposte analoghe su questo FOUM), prevede sempre e comunque la possibilità di svolgere più attività nel medesimo locale (compreso ingrosso e dettaglio).
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[color=red] DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n. 94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n.75)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.
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Ecco alcuni spunti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=699.msg1672#msg1672
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=587.msg1162#msg1162
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=282.msg469#msg469
Esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio - D.lgs.59/2010, art. 35
In data 28 dicembre 2010, il Servizio programmazione della distribuzione commerciale della Regione Emilia Romagna ha diffuso la nota informativa PG 2010.0322017 relativa all'esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio (ex D.lgs.59/2010, art. 35) con la quale evidenzia quanto segue:
il generale divieto di esercizio congiunto nello stesso punto vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio ( ex D.lgs. n. 114/98 e L.R. 14/99) deve essere disapplicato in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/123/CE attuata dal D.lgs n. 59/2010, relative alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi;
le particolari modalità di computo della superficie di vendita ( Delibera Assemblea Legislativa n.155/2008) continuano ad applicarsi esclusivamente alla vendita di quei particolari prodotti per i quali la L.R. n. 14/1999 art 19bis aveva già previsto la possibilità di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio
nelle ipotesi diverse da quelle di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al punto precedente, la superficie di riferimento per la classificazione del punto di vendita come esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita - e pertanto anche per la presentazione della S.C.I.A. o per il rilascio dell'autorizzazione comunale - è quella complessiva determinata dalla somma delle superfici destinate alle vendite al dettaglio e di vendita all'ingrosso;
in mancanza del titolo abilitativo, o di sussistenza di un titolo abilitativo non corrispondente alla superficie totale del punto vendita (così come descritta al punto precedente), si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art 22 del D.lgs. n.114/98.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/notizie/2147/41386
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/servizi/1414/41390/
Salve,
mi permetto di aggiungere al post, anche se datato ma vista l'attualità della materia, che il recente dlgs 147/2012, art. 8 c.2 lett. c), ha formalmente modificato l'art.26 c.2 del DLgs 114/98 e s.m.i.
Analogamente ha fatto per es. la Regione Toscana all'art.21 LRT 28/2005 e s.m.i.
Resterebbe ora da chiarire se la tassa cc.gg. prevista per il "commercio" dalla tariffa at.7 n.1 lett. b) dpr 641/1972 e s.m.i. (euro 270,00 dal 31.1.2005) vada pagata in misura doppia in caso di attività congiunta dettaglio/ingrosso o se sia sufficiente un solo versamento. In tal senso abbiamo da poco posto richiesta di consulenza giuridica alla direz. regionale Ag. entrate Toscana per avere la corretta interpretazione. Appena avuta ne posterò la risposta.