un' ambulante aveva dato in affitto un posteggio ad altro ambulante, nell'atto era previsto come clausola risolutiva il mancato pagamento del canone da comunicare con raccomandata trenta gg prima. Ora la titolare, visto che l'affittuario non paga, darà la disdetta e dopo 30 giorni presenterà il subingresso nel posteggio allegando la nota della disdetta. Può andare? Grazie.
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un' ambulante aveva dato in affitto un posteggio ad altro ambulante, nell'atto era previsto come clausola risolutiva il mancato pagamento del canone da comunicare con raccomandata trenta gg prima. Ora la titolare, visto che l'affittuario non paga, darà la disdetta e dopo 30 giorni presenterà il subingresso nel posteggio allegando la nota della disdetta. Può andare? Grazie.
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Può andare ed a questo punto A, il dante causa, ha titolo al subingresso.
TUTTAVIA qui si apre unj grosso problema. Anche B mantiene un titolo astrattamente valido ed idoneo all'esercizio dell'attività in quanto potrebbe contestare la validità della disdetta (es. contestando la nullità della clausola, il mancato rispetto del termine ecc....).
Quindi se sia A che B si presentano al mercato teoricamente potrebbero chiedere entrambi di montare e, secondo me, HA TITOLO PREFERENZIALE B, l'avente causa, il disdettato, fintanto che un GIUDICE non disporrà in merito.
B infatto è POSSESSORE del bene aziendale e fino a sentenza del giudice o altro nuovo titolo contrattuale (non unilaterale) può vantare il possesso (anche se illegittimo).
Qu9indi:
1) ricevi il subingresso di A come se niente fosse e fai le verifiche
2) manda tutto ai vigili
3) avvertili che se vengono sia A che B dovranno comunque far montare B