Considerto quanto disposto all art 4 del DPR 227 del 2011 che prevede la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in alternativa alla documentazione di cui agli artt 2-3-4 della L 447 del 1995, preso atto che la medesima legge quadro demanda alle Regioni la definizione dei criteri per la redazione della richiamata documentazione, successivamente così discilinata dalla Legge Regionale 13 del 2001.
Visto che a differenza delle precedenti normative introduce oltre alla documentazione di cui all art 5 , valutazione previsionale di impatto e clima acustico, all art 7 comma 3 introduce anche la necessità per le attività produttive di una "relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico", la dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 227/11 si può considerare applicabile anche per quest ultima?
Inoltre, altro aspetto già discusso sul forum per l edilizia residenziale, l asseverazione è d un tecnico abilitato in acustica? Ripeto il quesito perchè da nessuna parte è specificato che è il richiedente a farlo e di conseguenza a regione si potrebbe ipotizzare che l asseverazione sia sottoscritta da colui che avrebbe dovuto redigere la documentazione.
grazie
Per punti sintetici ma spero esaurienti:
1) l'autocertificazione (rectius "dichiarazione sostitutiva") riguarda ovviamente tutto, compresa la "relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico"
2) l'autocertificazione è del privato che, SE VUOLE, può avvalersi di un tecnico abilitato in acustica (o anche NON ABILITATO!!!! salvi i soli casi di deroga) per la redazione della documentazione tecnica.
P.S.
Leggi questa norma:
Art. 7 Dlgs 114/1998: 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
DA NESSUNA PARTE E' SCRITTO CHE LA DICHIARAZIONE LA DEVE PRESENTARE IL TITOLARE DELL'ESERCIZIO DI VICINATO.
NON SERVE.
QUESTA E' LA REGOLA, SONO LE ECCEZIONI CHE DEVONO ESSERE SPECIFICATE DAL LEGISLATORE. ALTRIMENTI POTREMO SOSTENERE CHE VALE UNA QUALUNQUE DICHIARAZIONE ANCHE DI UN VICINO, DI UN PASSANTE, DI UN ANIMALE (PERCHE' LIMITARCI ALLA SPECIE UMANA?) ::)
[quote]Inoltre, altro aspetto già discusso sul forum per l edilizia residenziale, l asseverazione è d un tecnico abilitato in acustica? Ripeto il quesito perchè da nessuna parte è specificato che è il richiedente a farlo e di conseguenza a regione si potrebbe ipotizzare che l asseverazione sia sottoscritta da colui che avrebbe dovuto redigere la documentazione.
[/quote]
L. 447/98 art. 8 comma 3-bis. "[i]Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, per gli [b]edifici adibiti a civile abitazione[/b][/i], ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una [b]autocertificazione del tecnico abilitato[/b] che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".
Ok per gli edifici residenziali, il mio dubbio era solo sugli insediamenti produttivi, sia per l applicabilità della dichiarazione sostitutiva alla relazione tecnica di cui all art 7 comma 3 L.R. 13 del 2001, sia per la titolarità di chi la sottoscriva.
Il legislatore credo non abbia proceduto in modo sensato imponendo per l edilizia residenziale che sia un tecnico abilitato a farlo mentre nel produttivo (aspetto ben più importante) lascia la facoltà di dichiararlo al committente.