Per assegnare un numero di matricola ad una piattaforma per disabili con velocità nominale pari a 0.15 m/s si applica l’art. 12 del D.P.R. 162/199 così come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 214/2010?
Art. 5 D.P.R. 214/2010
Modifiche all'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato). - 1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, e' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;
b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonche' per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonche' al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.».
Si'.
Se la domanda si riferiva alla questione circa il LIMITE entro il quale si applica la procedura di immatricolazione (non supera 0,15 m/s) allora la norma va letta nel senso che la velocità di 0,15 m/s rientra entro detto limite
Ho un altro dubbio. L'interessato allega alla richiesta di assegnazione del numero di matricola una dichiarazione di conformità datata 02.03.2007 - la normativa prevede che la comunicazione di messa in esercizio venga depositata entro 10 giorni dalla dichiarazione di conformità dell'impianto.
Inoltre non solo viene indicato il soggetto incaricato ad effettuare le ispezioni periodiche, ma viene già allegato l'esito di una verifica risalente a Gennaio 2011 in cui si dice che la piattaforma può essere tenuta in esercizio.
Procedo comunque all'assegnazione del n. di matricola?
Ho un altro dubbio. L'interessato allega alla richiesta di assegnazione del numero di matricola una dichiarazione di conformità datata 02.03.2007 - la normativa prevede che la comunicazione di messa in esercizio venga depositata entro 10 giorni dalla dichiarazione di conformità dell'impianto.
Inoltre non solo viene indicato il soggetto incaricato ad effettuare le ispezioni periodiche, ma viene già allegato l'esito di una verifica risalente a Gennaio 2011 in cui si dice che la piattaforma può essere tenuta in esercizio.
Procedo comunque all'assegnazione del n. di matricola?
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1) procedi ad immatricolazione
2) invia alla polizia locale ed alla ASL per le eventuali sanzioni
ehm, saremmo noi la polizia locale...
riferimento id:807
ehm, saremmo noi la polizia locale...
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Allora con il cappello della Polizia Locale (togliendoti quello di SUAP) procedi alla contestazione (L. 689/1981)
Allora io sono un'amministrativa, ma il mio responsabile è anche responsabile/comandante di Polizia Locale.
Non siamo Suap.
Allora se ho ben capito si procede all'immatricolazione e si fa anche una un verbale per la violazione dell'art. 5 per non aver inviato la comunicazione entro 10 gg come prescritto dalla Legge... Ma la sanzione qual è?
e l'autorità a cui ricorrere? (essendo il Comandante a fare il verbale non credo che sia lui stesso a poter ricevere il ricorso...)
Boh, non ci capisco più nulla ;))
Grazie mille
OK,
quindi
1) procedi ad immatricolazione regolare
2) invia alla ASL
Controllando meglio la materia non è soggetta a SANZIONE PECUNIARIA e quindi avendo il soggetto comunque regolarizzato la posizione non avrà conseguenze sanzionatorie.
http://www.testo-unico-sicurezza.com/normativaitalianasicurezza/ascensori_montacarichi.html
Meglio così... Grazie milleeee!!!
riferimento id:807