Salve, volevo chiederLe se per il rilascio dell'autorizzazione di un impianto carburanti ad uso pubblico è vincolante il parere preventivo ARPALAZIO.
Siccome ad una autorizzazione rilasciata manca questo parere preventivo (si tratta di una di quelle istanze rimaste sospese agli atti di questo Comune e poi definite di recente) e ad oggi mi è pervenuto il fine lavori ed il certificato di collaudo, posso adempiere trasmettendolo All'ARPALAZIO?
Il certificato di collaudo è stato effettuato ai sensi dell'art. 23 c. 7 del dpr 380/01.
Ma non deve essere effettuato ai sensi dell'art.10 del DPR 160/10?
Il predetto collaudo riporta quanto segue:
Il sottoscritto_________, in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto carburanti_________________ CERTIFICA che le opere per la realizzazione dell'impianto di cui sopra sono ultimate e sono conformi agli elaborati progettuali ed agli atti di cui alla SCIA per variante in corso d'opera e al permesso di costruire n. del .
E' sufficiente? Secondo l'art. 10 del DPR, dovrebbe certificare anche l'agibilità o sbaglio?
Scusate l'insistenza, ma mi trovo da sola ad affrontare molte problematiche.
Colgo l'occasione per dirLe se ad un invito a conformare l'attività in quanto non in possesso di certificato di agibilità, il titolare di un esercizio di vicinato il 29° giorno dei 30 gg concessi dal Suap, trasmette l'istanza presentata per il rilascio del certificato di agibilità, si deve ritenere che ha adempiuto oppure no?
Grazie
1) a mio avviso le procedure per impianti di carburanti sono in SCIA e quindi non si acquisisce alcun parere. Nel tuo caso invece è stata gestita come autorizzazione ed il parere è stato richiesto e quindi va ottenuto. Tuttavia se ne può fare a meno se non perviene la risposta in quanto si forma comunque il SILENZIO-ASSENSO decorsi 90 giorni dall'istanza.
2) se non si era formato il silenzio-assenso i lavori non avrebbero potuto essere eseguiti. Firse l'interessato ha chiesto il titolo edilizio extra-suap in modo illegittimo!!!
3) comunque sia, essendo ormai alla fase del Collaudo ti consiglio di far ripresentare la dichiarazione di collaudo ai sensi dell'art. 10 del DPR 160
4) l'agibilità non è condizione di efficacia della scia di vicinato. Quindi anche una "regolarizzazione" dopo i 30 giorni va bene