Data: 2012-10-26 07:53:57

Ancora trattenimenti in pubblici esercizi

Premessa:
Il comma 2 dell’art. 124 Regolamento Esecuzione Tulps (abrogato dall’art. 13, comma 2 D.L. n° 5/2012) prevedeva testualmente che: "sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge".
I pubblici esercizi indicatio nell’art. 86 Tulps sono: alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni.
Domanda n° 1:
Considerato che tra i pubblici esercizi sopra elencati vi sono anche [i]“altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche”[/i] , nel caso in cui i titolari di un esercizio di vicinato alimentare con somministrazione non assistita (gastronomia tipica, salumi, formaggi, bruschette, vini, liquori, bevande varie, birra, ecc.) volessero allietare la clientela con concertini tipo piano bar, musica di sottofondo, piccoli trattenimenti tipo voce+chitarra e simili, non avrebbe bisogno di alcun titolo abilitativo aggiuntivo per poterlo fare.
Giusto? O sono stata troppo estensiva e liberalizzante?  :o ::)
Domanda n° 2:
Rilevato che nell’art. 124 si faceva riferimento a [i]“spettacoli di qualsiasi specie”[/i], ciò vuol dire che nemmeno per i cosiddetti pubblici spettacoli di cui agli artt. 68 e 69 Tulps occorre più il titolo abilitativo se effettuati presso gli esercizi in premessa citati?
Dalla traduzione letterale sembrerebbe così, ma qui mi sembrerebbe che più che estensiva I was very  very expansive……… ??? :-\
Perché sennò in un bar in possesso dei requisiti di sicurezza si potrebbe arrivare persino a ballare senza licenza (o scia che sia)……….la polizia municipale (e non solo) ne potrebbe morire se così fosse……… ;D

riferimento id:8035

Data: 2012-10-26 11:42:02

Re:Ancora trattenimenti in pubblici esercizi

Domanda n° 1:
Considerato che tra i pubblici esercizi sopra elencati vi sono anche “altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche” , nel caso in cui i titolari di un esercizio di vicinato alimentare con somministrazione non assistita (gastronomia tipica, salumi, formaggi, bruschette, vini, liquori, bevande varie, birra, ecc.) volessero allietare la clientela con concertini tipo piano bar, musica di sottofondo, piccoli trattenimenti tipo voce+chitarra e simili, non avrebbe bisogno di alcun titolo abilitativo aggiuntivo per poterlo fare.
Giusto? O sono stata troppo estensiva e liberalizzante? 
[color=red]Troppo estensiva. Fai fare SCIA!!!!![/color]

Domanda n° 2:
Rilevato che nell’art. 124 si faceva riferimento a “spettacoli di qualsiasi specie”, ciò vuol dire che nemmeno per i cosiddetti pubblici spettacoli di cui agli artt. 68 e 69 Tulps occorre più il titolo abilitativo se effettuati presso gli esercizi in premessa citati?
[color=red]SOLO se di piccolo trattenimento[/color]
Dalla traduzione letterale sembrerebbe così, ma qui mi sembrerebbe che più che estensiva I was very  very expansive……… 
Perché sennò in un bar in possesso dei requisiti di sicurezza si potrebbe arrivare persino a ballare senza licenza (o scia che sia)……….la polizia municipale (e non solo) ne potrebbe morire se così fosse………
[color=red]Oggi sei troppo estensiva[/color]

riferimento id:8035

Data: 2013-01-17 12:08:18

Re:Ancora trattenimenti in pubblici esercizi

Dunque, scusate se mi intrometto nella discussione, ma non ho ben capito la questione!!!!

Negli esercizi di somministrazione è possibile fare intrattenimento senza presentare la SCIA, mentre negli esercizi di vicinato è bene presentarla o è un obbligo??!!! Da quale normativa si evince!!??

Inoltre, se, di fatto, devo presentare (penso nell'uno o nell'altro caso) la valutazione di impatto acustico (perché di sicuro se allieto i miei ospiti lo faccio con un impianto di diffusione sonora), non è comunque meglio far fare anche agli esercizi di somministrazione la SCIA presentando la valutazione di impatto acustico!!
E poi non ho ben compreso la questione dei piccoli trattenimenti (anche perché come facciamo a dire se è un piccolo trattenimento o meno)!! E la normativa a cui dovrei far riferimento!!
GRAZIE

riferimento id:8035

Data: 2013-01-17 17:34:02

Re:Ancora trattenimenti in pubblici esercizi


Dunque, scusate se mi intrometto nella discussione, ma non ho ben capito la questione!!!!

Negli esercizi di somministrazione è possibile fare intrattenimento senza presentare la SCIA, mentre negli esercizi di vicinato è bene presentarla o è un obbligo??!!! Da quale normativa si evince!!??

Inoltre, se, di fatto, devo presentare (penso nell'uno o nell'altro caso) la valutazione di impatto acustico (perché di sicuro se allieto i miei ospiti lo faccio con un impianto di diffusione sonora), non è comunque meglio far fare anche agli esercizi di somministrazione la SCIA presentando la valutazione di impatto acustico!!
E poi non ho ben compreso la questione dei piccoli trattenimenti (anche perché come facciamo a dire se è un piccolo trattenimento o meno)!! E la normativa a cui dovrei far riferimento!!
GRAZIE
[/quote]

Sul tema dei piccoli trattenimenti vedi: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=306.msg710#msg710
La norma esonera solo i PE mentre vicinato o altri devono chiedere licenza tulps.
Anche in merito alla VIAC (acustica) alcune attività sono ESONERATE da adempimenti ai sensi del dr 227/2011.

NEL DUBBIO suggerisco sempre di chiedere licenza o presentare SCIA per evitare conseguenze negative in termini sanzionatori.

riferimento id:8035

Data: 2013-01-18 07:38:20

Re:Ancora trattenimenti in pubblici esercizi

Ok, grazie!!!

riferimento id:8035
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it