Buongiorno dott. Chiarelli,
Mi rivolgo a Lei per avere lumi in ordine a quanto appresso.
Quest'oggi è pervenuta una SCIAper apertura esercizio di vicinato" Ferramenta" ove viene dichiarata anche una attività sussidiara per l'appunto di "Onoranze Funebri". Le chiedo è corrtto l'iter procedurale presentato dal beneficiario? serve produrre altra certificazione per quest'ultima attività dichiarata non prevalente? Grazie per l'attenzione.
Cordialità
Buongiorno dott. Chiarelli,
Mi rivolgo a Lei per avere lumi in ordine a quanto appresso.
Quest'oggi è pervenuta una SCIAper apertura esercizio di vicinato" Ferramenta" ove viene dichiarata anche una attività sussidiara per l'appunto di "Onoranze Funebri". Le chiedo è corrtto l'iter procedurale presentato dal beneficiario? serve produrre altra certificazione per quest'ultima attività dichiarata non prevalente? Grazie per l'attenzione.
Cordialità
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E' la prima volta che sento di una onoranze funebri accessoria ad una ferramenta .... ma nel nostro settore è bene non stupirsi di niente.
In PUGLIA esiste una specifica normativa regionale che prescrive:
1) al Comune di dotarsi di un regolamento
2) all'interessato di ottenere una autorizzazione (sostituita da una SCIA) sulla base di specifici requisiti (oltre a quelli eventualmente prescritti dal regolamento comunale).
Immagino che vi manchi il regolamento comunale, quindi fai presentare SCIA sulla base del modello allegato
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L.R. 15-12-2008 n. 34
Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.
Pubblicata nel B.U. Puglia 19 dicembre 2008, n. 198.
Art. 15
Attività funebre.
1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.
4. I comuni emanano i regolamenti di cui al comma 3 nel rispetto dei principi igienico-sanitari vigenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali regolanti la materia e delle norme relative al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
5. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte;
d) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.
6. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.