Data: 2012-10-22 15:39:57

D.L. 18/10/2012 , n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

D.L. 18/10/2012 , n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

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Data: 2012-10-22 15:43:47

Art. 4 - Domicilio digitale del cittadino

Art. 4 - Domicilio digitale del cittadino

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e' inserito il seguente:
  «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). -  1.  Al  fine  di
facilitare  la  comunicazione  tra  pubbliche  amministrazioni  e
cittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica
amministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  un
proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  quale  suo
domicilio digitale.
  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici
servizi.
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte
del cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da
parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di
pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di
comunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il
destinatario.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.».

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Data: 2012-10-22 15:44:50

Art. 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale imprese professionisti

Art. 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

  1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio  2009,  n.  2,  come  modificato  dall'articolo  37  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali
che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo  delle  imprese
artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica
certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del  registro  delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa
individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda
per tre mesi, in attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata.
  3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,
e' inserito il seguente:
  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e
dei professionisti). - 1. Al fine di  favorire  la  presentazione  di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e
documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese  e  i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
il pubblico elenco denominato Indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle  imprese  e  dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3.  L'accesso  all'INI-PEC  e'  consentito    alle    pubbliche
amministrazioni, nonche' ai professionisti e  alle  imprese  in  esso
presenti.
  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale  per  la
realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale  di  cui  al
comma 1  delle  strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio
deputate alla gestione  del  registro  imprese  e  ne  definisce  con
proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'  di  accesso  e  di
aggiornamento.
  5. Nel regolamento di  cui  al  comma  4  sono  anche  definite  le
modalita' e le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi
PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono  previsti
gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere  di  commercio
per il tramite  delle  proprie  strutture  informatiche  al  fine  di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.».

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Data: 2012-10-22 15:47:59

Art. 35 - Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri

Art. 35 - Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri

  1. In attuazione dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera  a)  e
lettera q),  della  Costituzione,  ed  al  fine  di  incrementare  la
capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, e'  istituito  il  Desk  Italia  -
Sportello unico  attrazione  investimenti  esteri,  con  funzioni  di
principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale  nazionale
per gli investitori esteri  che  manifestino  un  interesse  reale  e
concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di  natura  non
strettamente  finanziaria  e  di  rilevante  impatto  economico  e
significativo interesse per il Paese.
  2. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti  esteri
costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di
investimento; coordina la risposta unica e  tempestiva  di  tutte  le
amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici  comunque  coinvolti
nei  procedimenti  riguardanti  la  realizzazione  dell'investimento
proveniente dall'estero, fungendo da raccordo  fra  le  attivita'  di
promozione  all'estero  dell'Italia  quale  destinazione    degli
investimenti esteri svolte dall'Agenzia  -  ICE  e  le  attivita'  di
accompagnamento  ed  insediamento  di  investitori  esteri  svolte
dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa - Invitalia; convoca e  presiede,  all'occorrenza,
apposite  conferenze  di  servizi  di  cui  agli  articoli  da  14  a
14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241  anche  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  3. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti  esteri
opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in  raccordo  con
il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale,
nonche' di personale dell'Agenzia -  ICE  e  dell'Agenzia  Invitalia,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli  indirizzi
elaborati dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione  di  cui
all'articolo  18-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La
riorganizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  cui
all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e  10-ter,
del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  4. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni provvedono ad individuare  l'ufficio  interno  al
quale attribuire le  funzioni  di  raccordo  con  il  Desk  Italia  -
Sportello unico attrazione investimenti esteri, al fine di  agevolare
il coordinamento con riguardo ad iniziative  di  investimento  estere
localizzate in ambito regionale  e  con  potere,  all'occorrenza,  di
convocare e presiedere conferenze di  servizi  per  gli  investimenti
esteri di esclusivo interesse regionale.  Agli  adempimenti  previsti
dal presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti  esteri
formula  annualmente  proposte  di  semplificazione  normativa  ed
amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri.
  6. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo  periodo,  le
parole «struttura  dell'Agenzia.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed  i  limiti  previsti
dallo statuto.»; al secondo periodo, le parole «Formula  proposte  al
consiglio di  amministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
Formula,  d'intesa  con  il  Presidente,  proposte  al  consiglio  di
amministrazione»; le parole «, da' attuazione  ai  programmi  e  alle
deliberazioni da questo  approvati  e  assicura  gli  adempimenti  di
carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «,
da' attuazione  ai  programmi  e  alle  deliberazioni  approvate  dal
consiglio di  amministrazione  ed  alle  disposizioni  operative  del
presidente,  assicurando  altresi'  gli  adempimenti  di  carattere
tecnico-amministrativo,».

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Data: 2012-10-22 15:51:33

Art. 6 - Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della PA

Art. 6 - Trasmissione di documenti per via  telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1,  ferma
restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;
    b)  all'articolo  65,  dopo  il  comma  1-bis),  e'  inserito  il
seguente:
  «1-ter. Il mancato avvio del procedimento  da  parte  del  titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  e
c-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e  responsabilita'
disciplinare dello stesso.»;
  c)  all'articolo  65,  comma  1,  le  parole:  «le  dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per  via  telematica»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «le  dichiarazioni  presentate  per  via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai  gestori  dei  servizi
pubblici»;
  d)  all'articolo  54,  comma  2-ter,  dopo  le  parole:  «pubbliche
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori  di  servizi
pubblici».
  2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente:
  «2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  pena  la  nullita'  degli
stessi.».
  3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il
comma 13 e' sostituito dal seguente:
  «13. Il contratto e'  stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto
pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica    amministrativa    a    cura    dell'Ufficiale    rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare  data  dal
1° gennaio 2013.
  5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione  degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge  n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta  e
gestita dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  nel  rispetto  dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge  n.  89  del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli  40  e  seguenti  del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del  1913  e  del
trasferimento agli archivi notarili degli atti  formati  su  supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro  distretto,  la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso.  Con  provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene  disciplinato  il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili.
  6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.

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