D.L. 18/10/2012 , n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Art. 4 - Domicilio digitale del cittadino
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e
cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica
amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo
domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte
del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da
parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di
comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Art. 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali
che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese
artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda
per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di
posta elettronica certificata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6,
e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e
dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e
documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai professionisti e alle imprese in esso
presenti.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la
realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al
comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio
deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con
proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi
PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti
gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio
per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Art. 35 - Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e
lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la
capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, e' istituito il Desk Italia -
Sportello unico attrazione investimenti esteri, con funzioni di
principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale
per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e
concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non
strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e
significativo interesse per il Paese.
2. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di
investimento; coordina la risposta unica e tempestiva di tutte le
amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti
nei procedimenti riguardanti la realizzazione dell'investimento
proveniente dall'estero, fungendo da raccordo fra le attivita' di
promozione all'estero dell'Italia quale destinazione degli
investimenti esteri svolte dall'Agenzia - ICE e le attivita' di
accompagnamento ed insediamento di investitori esteri svolte
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa - Invitalia; convoca e presiede, all'occorrenza,
apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 anche ai sensi
dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in raccordo con
il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale,
nonche' di personale dell'Agenzia - ICE e dell'Agenzia Invitalia,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi
elaborati dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui
all'articolo 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui
all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al
quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia -
Sportello unico attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare
il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere
localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di
convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti
esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti
dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed
amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri.
6. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le
parole «struttura dell'Agenzia.» sono sostituite dalle seguenti:
«struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti
dallo statuto.»; al secondo periodo, le parole «Formula proposte al
consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «
Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di
amministrazione»; le parole «, da' attuazione ai programmi e alle
deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «,
da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal
consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del
presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo,».
Art. 6 - Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma
restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;
b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il
seguente:
«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e
c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita'
disciplinare dello stesso.»;
c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono
sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici»;
d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi
pubblici».
2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente:
«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullita' degli
stessi.».
3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal
1° gennaio 2013.
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e
gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del
trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili.
6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.