Il D. Lgs. 147/2012 ha soppresso le Commissioni provinciali per l'artigianato che certificavano il possesso dei requisiti professionali per l'attività di acconciatore.
La Legge 174/2005 (art. 3) prevede che per esercitare l'attività di acconciatore occorre il superamento di un esame preceduto o da un corso di qualificazione o da un periodo lavorativo di almeno 2 anni presso un'impresa di acconciatore accompagnato da un corso di formazione teorica.
Sembra che in Toscana questi esami non siano mai stati organizzati: finora l'interessato portava in CCIAA la documentazione che attestava lo svolgimento di periodi lavorativi presso imprese di acconciatori e la commissione rilasciava la certificazione della qualifica. I Comuni accettavano il documento della CCIAA.
L'art. 6 comma 2 della stessa legge prevede che "i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o parrucchiere assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3".
Il mio caso concreto è il seguente: una signora ha lavorato dal 2000 a giugno 2012 ininterrottamente come dipendente presso un'impresa di acconciatore e ha fatto alcuni corsi presso scuole private, ma senza mai dare nessun esame. Può essere considerata in possesso del requisito ai sensi dell'art. 6 comma 2? (in questo senso: a settembre 2005 - data di entrata in vigore della L. 174 - lei aveva 5 anni di esperienza lavorativa e aveva frequentato alcuni corsi: se avesse chiesto la certificazione del requisito alla CCIAA, l'avrebbe ottenuta, quindi ad oggi ha il requisito). E' una interpretazione possibile che il Comune può accettare? Grazie.
Il D. Lgs. 147/2012 ha soppresso le Commissioni provinciali per l'artigianato che certificavano il possesso dei requisiti professionali per l'attività di acconciatore.
La Legge 174/2005 (art. 3) prevede che per esercitare l'attività di acconciatore occorre il superamento di un esame preceduto o da un corso di qualificazione o da un periodo lavorativo di almeno 2 anni presso un'impresa di acconciatore accompagnato da un corso di formazione teorica.
Sembra che in Toscana questi esami non siano mai stati organizzati: finora l'interessato portava in CCIAA la documentazione che attestava lo svolgimento di periodi lavorativi presso imprese di acconciatori e la commissione rilasciava la certificazione della qualifica. I Comuni accettavano il documento della CCIAA.
L'art. 6 comma 2 della stessa legge prevede che "i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o parrucchiere assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3".
Il mio caso concreto è il seguente: una signora ha lavorato dal 2000 a giugno 2012 ininterrottamente come dipendente presso un'impresa di acconciatore e ha fatto alcuni corsi presso scuole private, ma senza mai dare nessun esame. Può essere considerata in possesso del requisito ai sensi dell'art. 6 comma 2? (in questo senso: a settembre 2005 - data di entrata in vigore della L. 174 - lei aveva 5 anni di esperienza lavorativa e aveva frequentato alcuni corsi: se avesse chiesto la certificazione del requisito alla CCIAA, l'avrebbe ottenuta, quindi ad oggi ha il requisito). E' una interpretazione possibile che il Comune può accettare? Grazie.
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Interpretazione accattivamente ma a mio avviso non compatibile con la previsione normativa che IMPONE comunque il superamento di un esame o il possesso del titolo (non dei requisiti per avere il titolo).
Secondo me occorre che la sig.ra trovi un corso (anche fuori Toscana) e sostenga l'esame abilitante.
La materia è tuttavia [color=red]complessa [/color]e ti invito a valutare questa soluzione (che suggerisco):
1) la sigra presenta SCIA indicando il possesso del requisito e spiegando dettagliatamente la vicenda
2) tu chiedi parere a Provincia, CCIAA e Regione scrivendo che "in difetto di elementi ostativi il requisito deve intendersi posseduto)
3) se nessuno ti risponde (ipotesi più probabile) va avanti .... se la risposta è positiva bene .... se è negativa ........ dovrai intervenire.
Volevo dare un contributo alla discussione.
Il Dlgs 147/2012 abolisce gran parte della L. 161/63 a far data dal 14/09/2012 ma non ne cancella gli effetti determinatisi fino a questa data.
L'art 2 della L.163 recitava:
[i]...........La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se
costui sia, o sia stato, gia' titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale
delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di
parrucchiere, in qualita' di dipendente o di collaboratore.
L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa
certificazione previa indagine circa l'effettivita' del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita
la qualificazione professionale con un periodo di attivita' lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi
attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.......[/i]
La norma quindi distingue due elementi: il conseguimento della qualifica ed il suo riconoscimento.
L'acconciatore che ha lavorato almeno due anni (o l'apprendistato con passaggio in qualifica) alla data del 13/09/2012 ha "CONSEGUITO" sicuramente la qualifica di acconciatore.
L'abrogazione della 161 ha invece fatto decadere la CCIAA come soggetto ACCERTATORE del possesso del requisito.
A chi spetta a questo punto effettuare l'accertamento?
indubbiamente al soggetto che riceve la SCIA o la comunicazione di nomina del soggetto qualificato : il SUAP competente.
A mio parere è corretto il comportamento di un Comune che accerta il possesso dei requisiti conseguiti alla data del 13 settembre sulla base della 161.
Ci sono anche delle motivazioni di opportunità per un comportamento del genere:
-I tempi di adozione di un regolamento regionale, mi sembrano non brevissimi
-Ci sono già alcune decine di aziende che hanno bloccato passaggi di proprietà perchè l'acquirente si è trovato nell'impossibilità di dimostrare la qualifica, con gravi danni alle prospettive di questa aziende.
-Sulla base dell'interpretazione suespost,a un comune potrebbe adottare anche una apposita delibera, e quindi operare anche una scelta politica, che incentiva l'imprenditorialità e non la penaliza come l'attuale "blocco".
- Far dichiarare semplicemente il possesso dei requisiti sulla SCIA e poi demandare la scelta alla Regione potrebbe comportare per l'acconciatore una falsa dichiarazione (ricordiamoci che il possesso dei requisiti è di norma inserito in una dichiarazione sostitutiva).[/li][/list]
Simone chiederei il tuo parere in merito.
grazie
Fabrizio Fallani
CNA Firenze
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Volevo dare un contributo alla discussione.
Il Dlgs 147/2012 abolisce gran parte della L. 161/63 a far data dal 14/09/2012 ma non ne cancella gli effetti determinatisi fino a questa data.
L'art 2 della L.163 recitava:
[i]...........La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se
costui sia, o sia stato, gia' titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale
delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di
parrucchiere, in qualita' di dipendente o di collaboratore.
L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa
certificazione previa indagine circa l'effettivita' del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita
la qualificazione professionale con un periodo di attivita' lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi
attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.......[/i]
La norma quindi distingue due elementi: il conseguimento della qualifica ed il suo riconoscimento.
L'acconciatore che ha lavorato almeno due anni (o l'apprendistato con passaggio in qualifica) alla data del 13/09/2012 ha "CONSEGUITO" sicuramente la qualifica di acconciatore.
L'abrogazione della 161 ha invece fatto decadere la CCIAA come soggetto ACCERTATORE del possesso del requisito.
A chi spetta a questo punto effettuare l'accertamento?
indubbiamente al soggetto che riceve la SCIA o la comunicazione di nomina del soggetto qualificato : il SUAP competente.
A mio parere è corretto il comportamento di un Comune che accerta il possesso dei requisiti conseguiti alla data del 13 settembre sulla base della 161.
Ci sono anche delle motivazioni di opportunità per un comportamento del genere:
-I tempi di adozione di un regolamento regionale, mi sembrano non brevissimi
-Ci sono già alcune decine di aziende che hanno bloccato passaggi di proprietà perchè l'acquirente si è trovato nell'impossibilità di dimostrare la qualifica, con gravi danni alle prospettive di questa aziende.
-Sulla base dell'interpretazione suespost,a un comune potrebbe adottare anche una apposita delibera, e quindi operare anche una scelta politica, che incentiva l'imprenditorialità e non la penaliza come l'attuale "blocco".
- Far dichiarare semplicemente il possesso dei requisiti sulla SCIA e poi demandare la scelta alla Regione potrebbe comportare per l'acconciatore una falsa dichiarazione (ricordiamoci che il possesso dei requisiti è di norma inserito in una dichiarazione sostitutiva).[/li][/list]
Simone chiederei il tuo parere in merito.
grazie
Fabrizio Fallani
CNA Firenze
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Ciao Fabrizio,
la materia è complessa e mal gestita la legislatore nazionale e regionale.
Penso che un intervento "deliberativo" del Comune, pur con il nobile intento di far chiarezza, rischi di complicare la situazione.
Meglio una soluzione "amministrativa", come suggerivo, con l'invio dell'autocertificazione agli enti competenti. L'interessato NON CORRE RISCHI di false dichiarazioni se illustra dettagliatamente la sua posizione indicando l'intepretazione che la porta a ritenere sussistente il requisito.
In caso di risposta negativa da parte della Regione (dubito) la scia sarà dichiarata inefficace ma non si porrà il problema delle false dichiarazioni in atti.
Segnalo questa interessante iniziativa di CNA Livorno (vedi allegato)
riferimento id:7976Buonasera,
un soggetto ha conseguito nell'anno 2001 l'attestato di qualifica di acconciatore presso una scuola (asspei tre) riconosciuta dalla Regione Lazio (delibera autorizz. regionale 9303 del 30/12/97 e successiva n. 582 del 03/03/98, ed è stato dipendente per 18 anni.
Può aprire un'attività di parrucchiere nella regione Toscana?
Questi attestati riconosciuti da altre regione sono validi ovunque?
Ringrazio per la risposta
Buonasera,
un soggetto ha conseguito nell'anno 2001 l'attestato di qualifica di acconciatore presso una scuola (asspei tre) riconosciuta dalla Regione Lazio (delibera autorizz. regionale 9303 del 30/12/97 e successiva n. 582 del 03/03/98, ed è stato dipendente per 18 anni.
Può aprire un'attività di parrucchiere nella regione Toscana?
Questi attestati riconosciuti da altre regione sono validi ovunque?
Ringrazio per la risposta
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Salve, il punto fondamentale è VERIFICARE che l'attestato rilasciato sia RICONOSCIUTO dalla legislazione regionale (e non tanto la scuola). Se nel certificato c'è l'indicazione che è VALIDA AI SENSI DELLA L.R. ecc.... allora quell'attestato è spendibile in tutta Italia ed in tutta Europa, sempre e comunque.
Altrimenti, se è un corso non espressamente riconosciuto, anche se di istituto riconosciuto, valgono le problematiche affrontate in questo POST e quindi occorrerà probabilmente un ESAME di riconoscimento della qualifica.
SUGGERISCO di informarsi presso una ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA della Toscana o presso un commercialista esperto in materia.
Salve,
ho un cliente che vorrebbe avviare un'attività di acconciatore, ma purtroppo entro il 14/9/2012 non ha richiesto la qualifica professionale alla CCIAA e non ha frequentato nessun corso riconosciuto con esame. Leggevo che dopo tale data comunque molte amministrazioni comunali hanno accettato pratiche di inizio attività presentate da chi poteva dimostrare di essere stato dipendente in un'impresa del settore per almeno due anni... ma questo secondo voi solo fino alla lr 29/2013, per cui è necessario, nel caso del mio cliente, sostenere l'esame? Sapete se sono state accettate anche successivamente?
Ringrazio per la vostra risposta
Confermo che qualche comune, nei giorni di incertezza applicativa a seguito del d.lgs. n. 147/2012 (dopo il 14/09/2012) ha comunque accettato pratiche di avvio attività presentate da chi poteva dimostrare di essere stato un dipendente qualificato per almeno 2 anni, interpretando la fattispecie come un diritto acquisito sul quale l’abrogazione non poteva intervenire retroattivamente.
Con la legge regionale 29/2013 è stato introdotto un regime transitorio che ha dato certezza applicativa alla fattispecie.
Quindi, adesso, è imprescindibile l’esame teorico-pratico. Rammenta che l’esperienza lavorativa triennale (al 14/09/2012, non “ad oggi”) dà la possibilità di sostenere l’esame senza fare i corsi. Vedi art. 10, comma 2 della LR 29/2013
chiarissimo, grazie
riferimento id:7976Attività di estetista e di acconciatore: la disciplina normativa (12/12/2019)
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[b]SEDE[/b]: CESCOT - via Stoppiani, 6/8 - Arezzo - Piano terra
[b]DATA/ORARIO[/b]: 12 dicembre 2019 ore 9:30-13:30
[b]Programma e scheda di iscrizione nella brochure[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=52338.0