Data: 2012-10-22 07:05:24

VENDITE LIQUIDAZIONE PER TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI

Buongiorno,
Dovendo sostituire il parquet di un negozio il titolare mi chiede se può effettuare le vendite di liquidazione.

Tenuto conto che nella modulistica non può indicare il titolo edilizio (per l'Edilizia Privata si tratta di manutenzione ordinaria e non va fatta nessuna comunicazione) e che non rappresenta (volendolo considerare arredo) almeno l'ottanta per cento degli arredi, può fare le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali?

Grazie

riferimento id:7967

Data: 2012-10-22 14:59:46

Re:VENDITE LIQUIDAZIONE PER TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI


Buongiorno,
Dovendo sostituire il parquet di un negozio il titolare mi chiede se può effettuare le vendite di liquidazione.

Tenuto conto che nella modulistica non può indicare il titolo edilizio (per l'Edilizia Privata si tratta di manutenzione ordinaria e non va fatta nessuna comunicazione) e che non rappresenta (volendolo considerare arredo) almeno l'ottanta per cento degli arredi, può fare le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali?

Grazie
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La sostituzione integrale del pavimento (o comunque di una parte significativa) a mio avviso rientra a pieno nelle fattispecie per le quali è possibile la vendita di liquidazione per trasformazione dei locali.



L.R. 28/2005

Art. 92 - Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci
in caso di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si
effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale
nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in
qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune
competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima
dell'inizio delle stesse.
3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate
con il sistema del pubblico incanto.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della
vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la
medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta
giorni dalla data di cessazione. (189)
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della
vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente
chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

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