Buongiorno Simone,
vorrei avere alcune precisazioni in merito all'utilizzo della procura.
la procura che hai pubblicato è motivata:
[i]"Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA identificata
dal codice pratica sopra apposto, al Comune/SUAP competente, ai fini dell’avvio, modificazione e
cessazione dell’attività d’impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi
previsti per tale dichiarazione."[/i]
In realtà la situazione che si presenta per molte imprese che si rivolgono alla nostra asssociazione è diversa.
I legali rappresentanti delle imprese hanno una propria firma digitale, ma ancora non hanno attivato una prorpia PEC o comunque non vogliono inviare loro fisicamente i files (non hanno un proprio PC o non hanno dimestichezza con PEC e scanner) e preferiscono affidare quasta funzione alla nostra associazione.
Quindi la pratica viene inviata con tutti i files già firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, utlizzando le PEC dell'associazione ed indicando la PEC Stessa quale domicilio elettronico ai fini della pratica.
Formulo la domanda:
In questo caso possiamo non allegare la procura? A mio parere, la pratica, per l'amministrazione comunale, risulta inviata e sottoscritta dal soggetto interessato; chi materialmente invia e riceve il messaggio di PEC non ha rilevanza, quindi nessuna procura.
Quando invece utilizziamo la procura vorremmi essere certi che il domicilio elettronico si esaurisce con l'espletamento della pratica
Sarebbe un problema se il comune potesse poi successivamente utilizzare la medesima PEc per notificare provvedimenti che sono invece il frutto di controlli e verifiche successive (sospensione divieto alla prosecuzione attività ecc..) Troppo spesso le persone poi interrompono i rapporti con noi oppure scompaiono magari all'estero per mesi o più e diventerebbe per noi impossibile garantire l'informazione.
ti ringrazio anticipatamente
Fabrizio Fallani CNA Firenze
OTTIMO QUESITO.
In estrema sintesi:
1) la PEC realizza una situazione leggermente diversa da ciò che avviene nel mondo cartaceo. Nel cartaceo la ASSOCIAZIONE prende i documenti di TIZIO li impacchetta e li spedisce al SUAP. Al SUAP non gli importa niente chi ha spedito la busta e si limita controllare il contenuto della busta
2) nel mondo telematico (purtroppo) ci siamo complicati la vita e ci siamo inventati la PEC. In questo mondo parallelo è FONDAMENTALE che chi invia la PEC:
a) o sia ilo stesso soggetto che ha firmato digitalmente i files
b) o, se diverso, sia "ABILITATO" sulla base di specifico titolo (la procura speciale)
3) Se l'ASSOCIAZIONE invia una PEC on tutti i file corretti firmati digitalmente da TIZIO purtroppo la pratica p irricevibiule se manca la procura speciale in quanto NON è dimostrato che TIZIO abbia voluto presentare la pratica.
4) viceversa se la ASSOCIAZIONE ha la procura speciale può inviare tutti i documenti firmandoli con la propria FIRMA DIGITALE senza che l'interessato li sottoscriva digitalmente.
***********************
Ciò premesso l'associazione ben può inserire una LIMITAZIONE nella procura speciale scegliendo di non eleggere domicilio elettronico relativamente al soggetto bensì limitando lo stesso alla PRATICA PRESENTATA (ed ovviamente alle vicende ad essa collegate).
Spiego:
A mio avviso il Comune non può spedire alla ASSOCIAZIONE una multa per violazione dell'ICI o del codice della Strada se riferita a TIZIO per il solo fatto che TIZIO ha dato procura speciale alla ASSOCIAZIONE.
Lo stesso vale nel caso in cui la contestazione riguardi una violazione connessa all'esercizio dell'attività.
Es. l'ASSOCIAZIONE cura la pratica per la vendita di non alimentari e tizio si mette a vendere gli alimenti. In Questo caso la procedura sanzionatoria e le diffide vanno fatte a TIZIO e l'ASSOCIAZIONE non può intendersi delegata a ricevere le pratiche.
VICEVERSA l'ASSOCIAZIONE non può rifiutarsi (e se lo fa la pratica è irricevibile) di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura avviata fino all'atto finale (procedure autorizzatorie) o alla dichiarazione di inefficacia della SCIA.