Cortesemente vorrei sapere quale normativa regola la richiesta che l'ente pubblico avanza circa l'obbligio di stipulare a favore del Comune una polizza fideiussoria di euro 1.032,00 in riferimento all'apertura di un'agenzia d'affari , ovvero per le attività disciplinate ex art.115 TULPS, nonché conoscere a garanzia di cosa?
Saluti
Cortesemente vorrei sapere quale normativa regola la richiesta che l'ente pubblico avanza circa l'obbligio di stipulare a favore del Comune una polizza fideiussoria di euro 1.032,00 in riferimento all'apertura di un'agenzia d'affari , ovvero per le attività disciplinate ex art.115 TULPS, nonché conoscere a garanzia di cosa?
Saluti
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FINO AL 2001:
Secondo quanto disposto dall’art. 116 del T.U.L.P.S., il rilascio della licenza è subordinato al deposito di una cauzione, il cui importo varia a seconda il tipo di agenzia e può variare da Questura a Questura.
CON IL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE AI COMUNI, TUTTAVIA, L'ANCI HA CHIARITO CHE E' VENUTO MENO L'OBBLIGO DEL DEPOSITO CAUZIONALE:
Nota di indirizzi ANCI in merito alla problematica interpretativa relativa alle licenze di P.S. – trasferimento di competenze dalle questure ai Comuni
Il D.P.R. 12 settembre 2000 ha reso operativo dal 1° gennaio 2001 il trasferimento di competenze dalle questure ai Comuni in materia di licenza di P.S., Come è noto detto trasferimento, previsto dall’articolo 163 del D.Lgs. 112/98, fino ad oggi era rimasto inattuato per mancanza dei necessari provvedimenti attuativi.
Ai fini della corretta applicazione della nuova disposizione occorre tener conto che sulla materia era già intervenuto l’articolo 19 della legge 241 del 1990 (“trasparenza amministrativa”), così come modificato dall’articolo 2, commi 10 e 11, della legge 537/1993, secondo il quale la licenza di P.S., artt. 115 e segg. del T.U.L.P.S. (ditte di spedizione, agenzie di affari, eccetera), al pari di tutti gli atti concessori che prescindano da valutazioni tecniche discrezionali o di contingenti prefissati, è sostituita da una semplice dichiarazione di inizio attività da parte del soggetto interessato.
Poiché tale semplificazione reca ovviamente notevoli alleggerimenti burocratici che investono le nostre amministrazioni ed al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale il comportamento dei nostri enti, si ritiene opportuno precisare che:
1. il rilascio delle autorizzazioni ci cui trattasi, è di competenza del Comune a partire dalla data del 1° gennaio 2001;
2. ai sensi dell’articolo 19 della legge 241 del 1990, è ammessa in sostituzione della licenza la denuncia di inizio attività da parte dell’interessato;
3. non è dovuta alcuna tassa di concessione comunale;
4. non è richiesto alcun versamento di cauzione.
Spetta pertanto ai Comuni la verifica dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio di tali attività sulla base dei dati forniti nella denuncia di inizio attività da parte del soggetto interessato.
VEDI IN ALLEGATO DUE ESEMPI DI DELIBERE COMUNALI (NON INDISPENSABILI) CHE PRENDONO ATTO DI TALE VARIAZIONE