Buongiorno
vorrei sapere se, in seguito all'entrata in vigore della L.R. Toscana n. 52 del 28 settmbre scorso, il titolare di un negozio di elettrodomestici che intenda vendere "cialde di caffé" deve possedere i requisiti professionali di aui all'art. 14 oppure è da ritenersi escluso in quanto la "cialda di caffé" prodotto preconfezionato.
RINGRAZIO E SALUTO CORDIALMENTE.
ADRIANO
Buongiorno
vorrei sapere se, in seguito all'entrata in vigore della L.R. Toscana n. 52 del 28 settmbre scorso, il titolare di un negozio di elettrodomestici che intenda vendere "cialde di caffé" deve possedere i requisiti professionali di aui all'art. 14 oppure è da ritenersi escluso in quanto la "cialda di caffé" prodotto preconfezionato.
RINGRAZIO E SALUTO CORDIALMENTE.
ADRIANO
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SE FAI RIFERIMENTO A QUESTA DISPOSIZIONE:
2. I requisiti professionali di cui al comma 1, non sono richiesti
per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il
latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere
residuale rispetto all’attività prevalente, fermo restando il
rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e
attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
SI PUO' RITENERE CHE LE CIALDE PER IL CAFFE' RIENTRINO NELLA DEROGA IN QUANTO BIBITE PRECONFEZIONATE E QUINDI NON NECESSITINO DEL REQUISITO.
TUTTAVIA NEL DUBBIO SUGGERIREI DI INDICARE UN PREPOSTO IN QUANTO QUALCHE ORGANO DI VIGILANZA POTREBBE ADOTTARE UNA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA E CONTESTARE L'ESERCIZIO SENZA TITOLO