:( In data 28.12.2010 è pervenuta comunicazione di una srl, titolare di licenza per albergo, ristorante e pizzeria, con la quale comunicava la sospensione .... a tempo ideterminato fino all'atto di vendita dell'immobile" della predetta attività. Ad oggi non si conoscono sviluppi. Che fare? Devo avviare il procedimento teso alla revoca della licenza ? Ho fatto una verifica alla CCIAA e lì ho riscontrato che è in corso una procedura di liquidazione volontaria. Che significa?
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:( In data 28.12.2010 è pervenuta comunicazione di una srl, titolare di licenza per albergo, ristorante e pizzeria, con la quale comunicava la sospensione .... a tempo ideterminato fino all'atto di vendita dell'immobile" della predetta attività. Ad oggi non si conoscono sviluppi. Che fare? Devo avviare il procedimento teso alla revoca della licenza ? Ho fatto una verifica alla CCIAA e lì ho riscontrato che è in corso una procedura di liquidazione volontaria. Che significa?
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LIQUIDAZIONE VOLONTARIA: Costituisce la fase finale della vita aziendale. La liquidazione è la conseguenza del verificarsi di cause di scioglimento. Le società di capitali si sciolgono per numerose cause fra cui il decorso del termine, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale o una delibera assembleare. Gli effetti dello scioglimento si producono alla data di iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano le cause o alla data di iscrizione della delibera assembleare. Al verificarsi delle cause di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’art. 2487-bis gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Ai fini amministrativi l'esistenza di una procedura di liquidazione è INDIFFERENTE. L'attività va considerata come una normale attività in esercizio.
Quindi la sospensione ultrannuale determina la decadenza. Procedi alla comunicazione di avvio del procedimento assegnando un congruo termine (es. 30 giorni) per scritti difensivi e poi revoca
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Lazio
L.R. 6-8-2007 n. 13
Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.
Pubblicata nel B.U. Lazio 10 agosto 2007, n. 22, suppl. ord. n. 5.
Art. 27
Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.
1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e, comunque, quando l'attività svolta sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui è stata autorizzata oppure abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva decade;
a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi al di fuori dei casi di chiusura temporanea autorizzata dal comune, previsti dai regolamenti regionali di cui all'articolo 56 (29);
b) qualora il titolare, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste o non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti;
c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle relative attività;
d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
e) in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di comunicazione dei prezzi e dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli comunicati.
3. Il comune può, altresì, disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la revoca della stessa, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.
4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.
(29) Vedi, al riguardo, il Reg. 24 ottobre 2008, n. 16.