Data: 2012-10-17 04:29:04

Procedure di stabilizzazione: il triennio di effettiva prestazione del servizio

Procedure di stabilizzazione: il triennio di effettiva prestazione del servizio dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato deve essersi esaurito interamente nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.10.2012, n. 5269)
Si controverte nel giudizio in esame della corretta interpretazione dell’art. 1, comma 519, l. n. 296 del 2006 che disciplina la stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che sotto il profilo che la previsione del quinquennio di riferimento (1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006), a dire dell'appellata non imporrebbe che il triennio di effettiva prestazione del servizio si sia esaurito interamente nel quinquennio, dovendosi ritenere sufficiente che anche solo una parte del triennio si sia consumato nell’arco del quinquennio. Tale interpretazione e' stata disattesa dal Consiglio di Stato il quale ha rilevato che la stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, prevista dal comma 519 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, in quanto norma eccezionale, la stessa è anche di stretta interpretazione, e non può, quindi, estendere la propria efficacia oltre i casi stabiliti dal legislatore, Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, l’esplicita collocazione legislativa del triennio rilevante per la stabilizzazione all’interno del quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, e cioè a partire dal 1° gennaio 2002, vale ad escludere che possano essere presi in esame casi (quale quello della ricorrente, che ha avuto inizio il 21 dicembre 2001) in cui la durata del triennio non sia compresa interamente nell’arco temporale suddetto.
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