Buongiorno, vorrei sapere cosa ne pensate riguardo alla seguente questione:
1. Il vecchio testo del reg. edilizio comunale consentiva la realizzazione, nei sottotetti, di “depositi occasionali” con 3 locali al massimo ed un bagno e aperture anche nelle pareti.
2. Al contrario, secondo la nuova previsione (Reg. Urban. [u]adottato[/u] in data 28.3.2011 e Delib. di “Variante normativa al PRG”, esecutiva dal 22.4.11 ) nel sottotetto non si possono più realizzare depositi occasionali, ma un unico locale non utilizzabile (senza bagno e finestra).
3. In ottemperanza alla LRT 3.1.2005 n. 1, art. 61, il Comune ha disposto che vengono sospese tutte le determinazioni sulle domande di permessi che risultino in contrasto colle previsioni del nuovo regolamento adottato, comprese dunque le domande relative alla realizzazione di depositi occasionali ai sensi del vecchio reg. edil., modificato dalle nuove previsioni.
4. Le “Disposizioni Transitorie relative ai permessi di costruire e alle denunce di inizio di attività” contenute all’ art. 205-quinquies LRT 1/2005, come successivamente modificato dall’art. 3 LRT 5.8.2011 n. 40 (BURT 10.8.2011), stabiliscono che ai permessi di costruzione e alle denunce di inizio di attività [u]presentati prima del 14.5.2011[/u] si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data.
5. Sembrerebbe, di conseguenza, che a tali permessi si dovrebbe applicare la disposizione dell’art. 61 della LRT 1/2005 nel testo precedentemente vigente – modificato, ma solo nell’agosto 2011, dalla LRT 40/2011, che ha abrogato il comma 2° dello stesso art. 61- in forza del quale la sospensione opera solo per le denunce di inizio di attività per le quali non sia decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione.
6 Se così è, sembrerebbe che alla domanda di permesso di costruire presentata da un’impresa 20 giorni prima del 22.4.11, data di adozione della nuova norma comunale (oltre che prima della data del 14.5.2011 di cui al cit. art. 205-quinquies LRT 1/2005) non sarebbe applicabile la sospensione prevista dal Comune per le domande di permessi in contrasto col nuovo regolamento adottato, in particolare per quanto riguarda i sottotetti, i quali risulterebbero quindi in questo caso legittimamene edificabili come “depositi occasionali”.
7. Allora, la domanda è questa: avendo il Comune negato al richiedente la possibilità di realizzare nel sottotetto detti “depositi occasionali”, rilasciando in seguito, in data 24.5.2011 (inizio lavori 31.5.2011), permesso a costruire che prevede nel sottotetto solo locali “non utilizzabili”, potrebbe a questo momento il costruttore (o eventualmente poi l’acquirente) richiedere al Comune (rettifica parziale del premesso concesso? sanatoria? variante in corso d’opera?) per la realizzazione di “deposito occasionale”?
Grazie per la risposta, cordiali saluti.
1) la vicenda è complessa ed articolata e non me la sento di dirti BIANCO o NERO. Dalla descrizione fatta sembra che vi sia in effetti una lacuna normativa o, comunque, che l'interessato si collochi nella zona grigia che gli consente di fruire della normativa più favorevole
2a) in presenza di un atto diverso del Comune non resta altro che il ricorso giurisdizionale
ovvero
2b) la richiesta di rettifica. Ovviamente la richiesta di rettifica è pericolosa in quanto potrebbe far decorrere i termini di impugnativa ed impedire il ricorso giurisdizionale.
In questi casi consiglio un buon avvocato amministrativista.
Che la vicenda sia complessa lo sapevo, ed è per questo che chiedevo anche il parere di altri, che eventualmente si fossero imbattuti in una questione analoga.
C'è sicuramente una lacuna-imprecisione della normativa, per alcuni versi incomprensibile se non addirittura inapplicabile.
Il ricorso giurisdizionale è comunque da escludersi, essendo oramai trascorsi ben più di 60 gg. dalla data (24.5.11) del permesso di costruire.
Rimarrebbe, credo, solo la richiesta di rettifica nell'esercizio del potere di autotutela dell'Ente: improbabile che provveda!!!
Grazie comunque della risposta, cordiali saluti.
Ho notato una incongruenza nelle date indicate nel quesito, comunque:
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 12 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; art. unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
Per cui se il regolamento edilizio (piano di attuazione urbanistico) è stato adottato il 28.3.2011 (o 22.4.2011?), solo da questa data scattano le misure di salvaguardia comunali e, nel contesto, si applica la norma più restrittiva tra la vecchia e la nuova. La misura di salvaguardia è un atto obbligatorio e vincolante disposto da una normativa statale e la motivazione della legislazione in materia è quella di evitare che durante questo periodo intermedio non possa essere assolutamente compromesso l’assetto territoriale previsto con il nuovo strumento urbanistico.
Ciò che è stato detto sopra non vale per i progetti in itinere al momento dell’adozione del nuovo strumento urbanistico, che proseguono regolarmente la loro strada.
O.K, d'accordo, ma che significato ed effetto ha la norma transitoria di cui all'art. 205-quinquies LRT 1/2005, secondo cui ai permessi di costruire e alle denunce di inizio di attività presentati prima del [u]14.5.2011[/u] si applicano le norme vigenti anteriormente a tale date? E' questa (14.5.2011) la data di riferimento da considerare come spartiacque? E la presentazione della domande deve risalire ad almeno venti giorni prima dell'adozione della nuova norma, come precisa la norma di salvaguardia comunale e l'art. 61 LRT?
Il problema (di successione nel tempo di una serie di norme, di diversa fonte e data, e talora imprecise ) è complicato dal fatto che in questo caso si corre sul confine delle date.
chiedo scusa se mi sono intromesso perchè, operando in regione lombardia, non conosco la LRT. in ogni caso nella risposta ho precisato una norma generale dello stato alla quale non si deroga. La disciplina comunale, purchè conforme alla normativa regionale, prevale fintanto non siano introdotte norme vantaggiose (es. piano-casa), ma devono successivamente essere approvate o confermate dal consiglio comunale.
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