la lavanderia a gettoni è da considerarsi una attività artigianale?
in caso contrario rientra nella competenza del suap? in quest'ultimo caso quali i requisiti?
Si ringrazia
la lavanderia a gettoni è da considerarsi una attività artigianale?
[color=red]NORMALMENTE NO, IN QUANTO MANCA L'ATTIVITA' SVOLTA PREVALENTEMENTE IN FORMA MANUALE DAL TITOLARE[/color]
in caso contrario rientra nella competenza del suap?
CHE C'ENTRA IL CASO CONTRARIO? IN OGNI CASO E' DI COMPETENZA DEL SUAP. IN OGNI CASO.
in quest'ultimo caso quali i requisiti?
[color=red]I REQUISITI SONO GLI STESSI A PRESCINDERE DALLA COMPETENZA SUAP.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
Art. 79 Attività di tintolavanderia
1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (50)
1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni. (51)
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituita dalla seguente: «a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;»;
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: «previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituito dal seguente: «Art. 6 1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.».
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è abrogato.
(50) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
(51) Comma inserito dall’ art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
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